Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0410/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/410 della Commissione del 12 marzo 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Queso de Valdeón» (IGP)

Pubblicato: 12/03/2020 In vigore dal: 12/03/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche approvate al disciplinare del Queso de Valdeón e come si applica questo regolamento?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/410 della Commissione europea approva una modifica non minore al disciplinare di produzione del Queso de Valdeón, un formaggio spagnolo protetto con Indicazione Geografica Protetta (IGP). La modifica era stata richiesta dalla Spagna secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Poiché nessuno Stato membro ha presentato opposizione entro i termini previsti, la Commissione ha approvato le modifiche al disciplinare, che definisce le caratteristiche, i metodi di produzione e i controlli per il formaggio. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, vincolando produttori, distributori e autorità di controllo. Le aziende produttrici di Queso de Valdeón devono adeguarsi alle nuove specifiche tecniche contenute nel disciplinare modificato per mantenere la certificazione IGP e commercializzare il prodotto legittimamente nell'UE.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/410 della Commissione del 12 marzo 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Queso de Valdeón» (IGP) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/410 of 12 March 2020 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Queso de Valdeón’ (PGI)

Testo normativo

18.3.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 81/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/410 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Queso de Valdeón» (IGP) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna volta all’approvazione di una modifica del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta «Queso de Valdeón», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 135/2004 della Commissione ( 2 ) . (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 3 ) , in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione «Queso de Valdeón» (IGP). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2020 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 135/2004 della Commissione, del 27 gennaio 2004, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette («Fraise du Périgord» e «Queso de Valdeón») ( GU L 21 del 28.1.2004, pag. 9 .) ( 3 ) GU C 375 del 6.11.2019, pag. 30 .

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Il Regolamento (UE) 2020/410 riguarda le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e i regimi di qualità dei prodotti alimentari, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori e distributori di formaggi DOP/IGP devono conoscere le modifiche ai disciplinari di produzione, le procedure di opposizione e i requisiti di conformità per mantenere la certificazione e la tracciabilità del prodotto nel mercato europeo.

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