Regolamento di esecuzione (UE) 2021/381 della Commissione del 25 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Escavèche de Chimay» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/381 riguardo alla registrazione di "Escavèche de Chimay"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/381 della Commissione europea, pubblicato il 4 marzo 2021, registra il nome "Escavèche de Chimay" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo provvedimento si applica a un prodotto alimentare belga appartenente alla categoria dei pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. La registrazione è stata effettuata a seguito della domanda presentata dal Belgio e della pubblicazione della richiesta nella Gazzetta ufficiale, senza che fossero state presentate opposizioni entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Per le aziende produttrici e i commercianti, questa registrazione significa che il prodotto "Escavèche de Chimay" acquisisce protezione legale a livello europeo, impedendo ad altri operatori di utilizzare questa denominazione per prodotti non conformi alle specifiche tecniche stabilite. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, creando obblighi di conformità per chi intende commercializzare prodotti con questa denominazione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/381 della Commissione del 25 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Escavèche de Chimay» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/381 of 25 February 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Escavèche de Chimay’ (PGI))
Testo normativo
4.3.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 74/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/381 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Escavèche de Chimay» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Escavèche de Chimay» presentata dal Belgio è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Escavèche de Chimay» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Escavèche de Chimay» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 340 del 13.10.2020, pag. 12
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/381 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine (DOP) secondo il regime di qualità stabilito dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Operatori commerciali, importatori e distributori devono conoscere le norme sulla tracciabilità, etichettatura e commercializzazione dei prodotti IGP, nonché le procedure di opposizione e registrazione nel registro europeo delle denominazioni protette.
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