Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0368/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/368 della Commissione, del 4 marzo 2019, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 04/03/2019 In vigore dal: 04/03/2019 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/368 sulla classificazione doganale dei prodotti a base di soia?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento (UE) 2019/368 abroga il precedente Regolamento (UE) 444/2013 e chiarisce la classificazione tariffaria dei prodotti ottenuti da semi di soia sottoposti a processi di estrazione e trattamento con acqua ed etanolo. Questi prodotti, anche se contengono amido e proteine, devono essere classificati alla voce 2309 della nomenclatura combinata come "preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali" e non come residui di estrazione olearia. La norma riguarda importatori, esportatori e operatori del settore mangimistico che commerciano concentrati proteici di soia e prodotti similari. Il regolamento introduce un importante chiarimento metodologico: per determinare il tenore di amido in questi prodotti, quando il metodo polarimetrico non è applicabile (ad esempio per la presenza di sostanze interferenti), deve essere utilizzato il metodo di analisi enzimatico secondo il Regolamento (CE) 121/2008. Questo garantisce uniformità di applicazione doganale in tutta l'Unione europea e fornisce certezza giuridica agli operatori commerciali.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/368 della Commissione, del 4 marzo 2019, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/368 of 4 March 2019 repealing Implementing Regulation (EU) No 444/2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

7.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 66/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/368 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2019 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci. (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 ( 3 ) , la Commissione ha classificato un prodotto ottenuto da semi di soia sgrassati dopo l'estrazione dell'olio e ulteriormente sottoposto a estrazione con acqua ed etanolo per eliminare carboidrati e minerali solubili (il «prodotto interessato») alla sottovoce 2309 90 31 della nomenclatura combinata come «altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali». (3) Per quanto riguarda l'amido nei prodotti di cui alla voce 2309, occorre verificare l'eventuale presenza di un amido applicando un criterio qualitativo (reazione amido-iodio; analisi microscopica). Una volta verificata l'eventuale presenza di amido, viene determinato il tenore di amido di ciascuno dei prodotti di cui alla voce 2309 mediante il metodo polarimetrico (metodo Ewers) di cui all'allegato III, parte L, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ( 4 ) . Nei casi in cui non possa essere applicato il metodo polarimetrico, ad esempio a causa della presenza di quantità significative delle sostanze specifiche elencate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 121/2008 della Commissione ( 5 ) , occorre applicare il metodo di analisi enzimatico di cui all'allegato del suddetto regolamento. (4) Al momento dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013, l'unico metodo di analisi da applicare al prodotto interessato era il metodo polarimetrico. (5) Con la sentenza nella causa C-144/15 («Customs Support Holland BV») ( 6 ) , la Corte ha statuito che un concentrato di proteine di soia che è stato reso idoneo per essere utilizzato come mangime debba essere classificato alla voce 2309. Il concentrato di proteine di soia di cui trattasi nel procedimento principale di tale causa è descritto come ottenuto da fave di soia decorticate, macinate e cotte al vapore di soia che vengono prima sottoposte a un procedimento di estrazione dell'olio. Ciò che rimane è la cosiddetta farina di soia. Tale farina viene quindi trattata con etanolo e acqua per estrarre il grasso residuo, ridurre il tenore di componenti diversi dalle proteine, soprattutto carboidrati o fibre alimentari, ed eliminare talune sostanze nocive. Il concentrato di proteine di soia così ottenuto non contiene tracce dell'etanolo utilizzato e comprende, tra l'altro, proteine e amido. (6) Il prodotto di cui al procedimento principale nella causa C-144/15 e il prodotto interessato sono sufficientemente simili, in quanto entrambi sono mangimi a base di prodotti di soia, che devono essere classificati alla voce 2309. In entrambi i casi i prodotti non costituiscono un residuo della voce 2304 direttamente derivante dall'estrazione dell'olio di soia, bensì il risultato di un processo in cui il materiale vegetale da cui i prodotti sono stati ottenuti ha perso le sue caratteristiche essenziali. (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/68 della Commissione ( 7 ) ha aggiunto i «prodotti a base di soia» all'elenco di materie prime per mangimi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 121/2008 per le quali il tenore di amido delle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (voce 2309) deve essere determinato utilizzando il metodo di analisi enzimatico. (8) Pertanto, nell'interesse della certezza del diritto per quanto riguarda la classificazione tariffaria dei prodotti di cui alla voce 2309 basati su prodotti a base di soia e al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione europea, il regolamento (UE) n. 444/2013 deve essere abrogato. (9) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 444/2013 per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 è abrogato. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 444/2013 per le merci interessate dal presente regolamento possono continuare a essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013, per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ( GU L 130 del 15.5.2013, pag. 19 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali ( GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 121/2008 della Commissione, dell'11 febbraio 2008, che fissa il metodo di analisi per la determinazione del tenore di amido nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309) ( GU L 37 del 12.2.2008, pag. 3 ). ( 6 ) ECLI: UE: C 2016:133. ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/68 della Commissione, del 9 gennaio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 121/2008 che fissa il metodo di analisi per la determinazione del tenore di amido nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309) ( GU L 9 del 13.1.2017, pag. 4 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0368/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento (UE) 2019/368 è il riferimento normativo per la classificazione doganale di prodotti a base di soia, nomenclatura combinata e codice doganale dell'Unione. Operatori doganali, importatori e consulenti commerciali lo consultano per questioni di tariffazione, metodi di analisi dell'amido, informazioni tariffarie vincolanti e corretta classificazione di mangimi e preparazioni per l'alimentazione animale secondo la voce NC 2309.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2019

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… Risoluzione AdE 34 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 34 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres… Interpello AdE 14 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami… Risoluzione AdE 124 IVA – Emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Piano di ristruttu… Interpello AdE 633 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 otto… Provvedimento AdE 739122 Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019 Provvedimento AdE 1524713

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →