Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0360/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/360 della Commissione, del 24 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/478 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione delle misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano

Pubblicato: 24/01/2024 In vigore dal: 24/01/2024 Documento ufficiale

Quali sono le misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi dalla Turchia e fino a quando rimangono in vigore?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/360 prolunga fino al 31 dicembre 2026 le misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano nell'Unione europea. Queste misure erano state originariamente introdotte nel 2013 e successivamente mantenute fino al 2023 a causa di carenze riscontrate dalle autorità comunitarie nel sistema di controllo ufficiale turco. La normativa si applica a tutti gli importatori e distributori di molluschi bivalvi turchi nell'UE, nonché alle autorità competenti degli Stati membri responsabili dei controlli alle frontiere. Le misure di protezione prevedono controlli ufficiali rafforzati e verifiche più stringenti rispetto ai produttori di altri paesi, al fine di garantire la sicurezza alimentare dei consumatori europei. Gli audit della Commissione effettuati nel 2022 e 2023 hanno evidenziato persistenti carenze strutturali negli stabilimenti turchi riconosciuti per l'esportazione, in particolare riguardanti il trattamento dei molluschi che potrebbe compromettere la sicurezza alimentare dei prodotti esportati.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/360 della Commissione, del 24 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/478 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione delle misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/360 of 24 January 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2022/478 as regards the extension of the period of application of protective measures on imports of bivalve molluscs from Türkiye intended for human consumption

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/360 25.1.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/360 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/478 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione delle misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( 1 ) , in particolare l'articolo 128, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione ( 2 ) ha introdotto misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano. Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/478 della Commissione ( 3 ) prevede misure di protezione analoghe fino al 31 dicembre 2023. (2) Tali misure sono state introdotte in seguito agli audit della Commissione che hanno individuato carenze nell'attuazione, da parte delle autorità turche competenti, dei controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi destinati all'ingresso nell'Unione e alle segnalazioni degli Stati membri relative a partite non conformi di molluschi bivalvi originari della Turchia. (3) Nel corso degli audit più recenti, effettuati in loco dalla Commissione nel 2022 e nel 2023, sono state individuate carenze persistenti nel sistema di controllo ufficiale dei molluschi bivalvi destinati all'ingresso nell'Unione. Tali carenze hanno rivelato, negli stabilimenti turchi riconosciuti per l'esportazione di molluschi bivalvi nell'Unione, un trattamento strutturalmente deficitario che potrebbe inficiare la sicurezza alimentare. In caso di revoca delle misure di protezione in vigore, tali questioni irrisolte comporterebbero notevoli rischi per la sicurezza alimentare dei prodotti esportati provenienti da tali locali. (4) Il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/478 dovrebbe pertanto essere prorogato di altri tre anni per consentire alla Turchia di dar seguito alle raccomandazioni degli audit precedenti per l'ingresso di molluschi bivalvi nell'Unione e per consentire alla Commissione di effettuarne una valutazione. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 5, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/478, il termine «31 dicembre 2023» è sostituito dal termine «31 dicembre 2026». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del 31 luglio 2013, recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano ( GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/478 della Commissione, del 24 marzo 2022, relativo al mantenimento di misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano ( GU L 98 del 25.3.2022, pag. 54 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/360/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Le misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi dalla Turchia rientrano nella normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare e sui controlli ufficiali, disciplinata dal Regolamento UE 2017/625. Gli operatori del settore ittico e i commercianti di molluschi devono conformarsi ai requisiti di tracciabilità, certificazione sanitaria e controlli alle frontiere, mentre gli Stati membri applicano procedure di ispezione rafforzate secondo i criteri stabiliti dalla Commissione europea per la protezione della salute pubblica.

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