Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0353/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/353 della Commissione, del 15 gennaio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 15/01/2024 In vigore dal: 15/01/2024 Documento ufficiale

Qual è la classificazione doganale della nisina miscelata con cloruro di sodio secondo il Regolamento UE 2024/353?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/353 della Commissione europea, entrato in vigore il 20 febbraio 2024, stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di specifiche merci al fine di garantire un'applicazione uniforme delle tariffe doganali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In particolare, il regolamento classifica una preparazione costituita dal 17% di nisina (un peptide policiclico) e dall'83% di cloruro di sodio nel codice NC 3824 99 96, ovvero come "altro prodotto chimico e preparazione delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominato né compreso altrove". Questa classificazione si applica quando la preparazione è utilizzata come additivo alimentare per prevenire la proliferazione batterica, indipendentemente dal fatto che il cloruro di sodio sia stato aggiunto durante il processo di purificazione e standardizzazione. La motivazione della classificazione risiede nel fatto che il cloruro di sodio non è aggiunto a fini nutrizionali, bensì per standardizzare l'attività antibiotica della nisina, rendendo la preparazione un prodotto chimico tecnico piuttosto che un preparato alimentare. Questo regolamento è rilevante per importatori, esportatori e operatori doganali che devono applicare correttamente le aliquote tariffarie e le misure commerciali alle merci classificate secondo la nomenclatura combinata.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/353 della Commissione, del 15 gennaio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/353 of 15 January 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/353 19.1.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/353 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2024 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2024 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Preparazione costituita dal 17 % in peso del peptide policiclico nisina miscelata con l’83 % in peso di cloruro di sodio. Il cloruro di sodio è aggiunto per la prima volta durante una fase di purificazione nella produzione della nisina. In una fase successiva è aggiunto ulteriore cloruro di sodio unicamente per standardizzare la preparazione ai fini di un’attività antibiotica definita. La preparazione è utilizzata come additivo alimentare per prevenire la proliferazione batterica. 3824 99 96 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 1 del capitolo 29, nonché del testo dei codici NC 3824 , 3824 99 e 3824 99 96 . Il cloruro di sodio è aggiunto alla preparazione per la standardizzazione e non a fini nutrizionali. La preparazione è utilizzata come additivo alimentare tecnico e non è considerata una miscela di sostanze chimiche e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo ai sensi della nota 1 b) del capitolo 38. La classificazione come preparazione alimentare della voce 2106 è quindi esclusa (cfr. la nota esplicativa del sistema armonizzato NESA del capitolo 38, generale, quinto paragrafo). La classificazione al capitolo 29 è esclusa, in quanto il cloruro di sodio è stato deliberatamente aggiunto affinché la preparazione sia particolarmente idonea all’uso specifico come additivo alimentare con attività antibiotica definita. Il cloruro di sodio non costituisce inoltre un’impurità derivante dal processo di fabbricazione (cfr. la nota 1 a) del capitolo 29 e la NESA del capitolo 29, considerazioni generali, A), secondo e quinto paragrafo). La preparazione deve quindi essere classificata nel codice NC 3824 99 96 come altro prodotto chimico e preparazione delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominato né compreso altrove (cfr. anche per analogia il parere di classificazione 3824.99/3 del sistema armonizzato). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/353/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2024/353 riguarda la classificazione doganale nella nomenclatura combinata e l'applicazione uniforme dei codici NC, elementi essenziali per il calcolo dei dazi doganali e delle tasse all'importazione. Operatori doganali, spedizionieri e consulenti commerciali consultano questi regolamenti di esecuzione per determinare correttamente il codice tarifario, evitare contestazioni doganali e applicare le corrette aliquote IVA e accise sulle merci in importazione ed esportazione.

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