Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0352/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/352 della Commissione del 3 marzo 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 03/03/2020 In vigore dal: 03/03/2020 Documento ufficiale

Quali sono le restrizioni all'importazione di prodotti a base di pollame dall'Ucraina in seguito al focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del gennaio 2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2020/352 modifica le condizioni di importazione di pollame e prodotti avicoli dall'Ucraina nell'Unione europea in risposta a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5 confermato il 19 gennaio 2020. La normativa si applica agli operatori del settore avicolo, agli importatori e alle autorità veterinarie che gestiscono il commercio di questi prodotti. Il regolamento introduce una "regionalizzazione" delle restrizioni: mentre la maggior parte del territorio ucraino (zona UA-1) rimane aperta alle importazioni con certificazione veterinaria standard, quattro zone specifiche (Kherson, Odessa, Chernivtsi e parte di Vinnytsia) sono sottoposte a restrizioni più severe con data di chiusura al 7 marzo 2020 e apertura successiva solo se le autorità ucraine certificano l'eliminazione del focolaio. Le autorità veterinarie ucraine hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati per le aree colpite e implementato una politica di abbattimento totale per controllare la diffusione della malattia. Questo approccio consente di mantenere il commercio dalle zone non interessate dal focolaio, riducendo al contempo i rischi sanitari per l'Unione.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/352 della Commissione del 3 marzo 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/352 of 3 March 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Ukraine in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into and transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza (Text with EEA relevance)

Testo normativo

4.3.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 65/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/352 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ( 2 ) , in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ( 3 ) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso stabilisce che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto in provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella riportata nell’allegato I, parte 1. (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento siano considerati indenni da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). (3) L’Ucraina figura nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio, a seconda della presenza di HPAI. Tale regionalizzazione è stata stabilita nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/193 ( 4 ) , a seguito della conferma, il 30 novembre 2016 e il 4 gennaio 2017, dei focolai di HPAI del sottotipo H5N8. (4) L’Ucraina ha riferito di aver completato le operazioni di pulizia e disinfezione a seguito della politica di abbattimento totale nelle aree in cui tali focolai di HPAI sono stati rilevati nel 2016 e nel 2017 e ha presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione della malattia, che sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione è stato concluso che tali focolai sono stati eliminati e che non vi è alcun rischio legato all’introduzione nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle aree dell’Ucraina, elencate nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, dalle quali tale regolamento, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/193, aveva sospeso le importazioni. (5) Il 19 gennaio 2020 l’Ucraina ha tuttavia confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5 in un’azienda avicola situata sul suo territorio. A causa di questo focolaio confermato di HPAI, l’intero territorio dell’Ucraina non può più essere considerato indenne da tale malattia e pertanto le autorità veterinarie ucraine non possono più certificare le partite di prodotti a base di pollame per l’importazione o il transito nell’Unione in provenienza dalle zone interessate da tale focolaio. (6) Le autorità veterinarie ucraine hanno confermato che dopo la comparsa del focolaio, nel gennaio 2020, hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati per le partite dei prodotti in questione destinati all’importazione o al transito nell’Unione e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare l’HPAI e limitare la diffusione di tale malattia. (7) L’Ucraina ha inoltre trasmesso informazioni alla Commissione riguardo alla situazione epidemiologica sul suo territorio e ha indicato le aree sottoposte a restrizioni nonché le misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’HPAI al di fuori di tali aree soggette a restrizioni. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione e sulla base di questa valutazione e delle garanzie fornite dall’Ucraina è opportuno concludere che per coprire i rischi legati all’introduzione di tali prodotti nell’Unione dovrebbe essere sufficiente limitare le restrizioni concernenti l’introduzione nell’Unione di partite di prodotti a base di pollame alle aree colpite da HPAI che sono state sottoposte a restrizioni dalle autorità veterinarie ucraine a causa dell’attuale focolaio. (8) La voce relativa all’Ucraina nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata al fine di tener conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11 . ( 2 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74 . ( 3 ) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ( GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/193 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all’Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di determinati prodotti, in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità ( GU L 31 del 4.2.2017, pag. 13 ). ALLEGATO Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa all’Ucraina è sostituita dalla seguente: Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Certificato veterinario Condizioni specifiche Condizioni specifiche Qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella Modelli Garanzie supplementari Data di chiusura Data di apertura 1 2 3 4 5 6 6 A 6B 7 8 9 «UA – Ucraina UA-0 L’intero paese EP, E UA-1 L’intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2 WGM POU, RAT UA-2 Zona dell’Ucraina corrispondente a: UA-2.1 Regione (oblast) di Kherson WGM P2 30.11.2016 7 marzo 2020 POU, RAT P2 30.11.2016 7 marzo 2020 UA-2.2 Regione (oblast) di Odessa WGM P2 4.1.2017 7 marzo 2020 POU, RAT P2 4.1.2017 7 marzo 2020 UA-2.3 Regione (oblast) di Chernivtsi WGM P2 4.1.2017 7 marzo 2020 POU, RAT P2 4.1.2017 7 marzo 2020» UA-2.4 Regione (oblast) di Vinnytsia, distretto (raion) di Nemyriv, comuni: Berezivka Bratslav Budky Bugakiv Chervone Chukiv Danylky Dovzhok Horodnytsia Hrabovets Hranitne Karolina Korovayna Korzhiv Korzhivka Kryklivtsi Maryanivka Melnykivtsi Monastyrok Monastyrske città di Nemyriv Novi Obyhody Ostapkivtsi Ozero Perepelychcha Rachky Salyntsi Samchyntsi Sazhky Selevintsi Sholudky Slobidka Sorokoduby Sorokotiazhyntsi Velyka Bushynka Vovchok Vyhnanka Yosypenky Zarudyntsi Zelenianka WGM P2 19.1.2020 POU, RAT P2 19.1.2020

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Il Regolamento UE 2020/352 riguarda le certificazioni veterinarie, la regionalizzazione delle importazioni e il controllo dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Operatori del settore agroalimentare, importatori di pollame e autorità sanitarie consultano questa normativa per comprendere i requisiti di certificazione, le zone sottoposte a restrizioni e le garanzie supplementari richieste per il transito e l'importazione di prodotti avicoli dall'Ucraina nell'UE.

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