Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0332/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/332 della Commissione, del 20 febbraio 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Istra»(DOP)

Pubblicato: 20/02/2019 In vigore dal: 20/02/2019 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/332 sulla registrazione della denominazione "Istra" come DOP?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/332 della Commissione europea, del 20 febbraio 2019, registra la denominazione "Istra" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) per un olio di oliva extra vergine prodotto nella regione dell'Istria. La norma si applica ai produttori di olio di oliva situati sia nel territorio croato che in quello sloveno della penisola istriana, garantendo loro la protezione della denominazione a livello europeo e il diritto esclusivo di utilizzarla per i prodotti conformi al disciplinare di produzione.

Il provvedimento rappresenta l'esito di una controversia iniziale tra Croazia e Slovenia, risolta attraverso consultazioni bilaterali che hanno portato a modificare la denominazione originaria da "Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje" a "Istra" e ad ampliare la zona geografica di produzione per includere l'Istria slovena. In pratica, solo gli oli di oliva prodotti secondo le specifiche tecniche stabilite nel disciplinare e provenienti dalla zona geografica delimitata possono portare la denominazione "Istra" DOP.

Per le aziende produttrici, questa registrazione comporta vantaggi commerciali significativi: protezione del marchio a livello UE, possibilità di commercializzare il prodotto con una denominazione riconosciuta e tutelata, e accesso a mercati che valorizzano i prodotti a denominazione protetta. Tuttavia, comporta anche obblighi stringenti di conformità al disciplinare, tracciabilità della produzione e controlli da parte degli organismi di certificazione designati.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/332 della Commissione, del 20 febbraio 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Istra»(DOP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/332 of 20 February 2019 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Istra’ (PDO)

Testo normativo

27.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 59/70 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/332 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Istra»(DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a), considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje» come denominazione di origine protetta, presentata dalla Croazia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) Con la notifica di opposizione del 22 giugno 2016 e la dichiarazione di opposizione motivata del 22 agosto 2016, la Slovenia si è opposta alla registrazione in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. (3) Secondo la Slovenia, la registrazione di «Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje» non rispettava le condizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 per i seguenti motivi: la denominazione oggetto della domanda di registrazione è in parte omonima del nome sloveno del prodotto «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre», che è iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dal 2007, e non sono state fornite prove che la denominazione «Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje» sia utilizzata negli scambi commerciali o nel linguaggio comune quale denominazione commerciale o storica abituale per designare l'olio di oliva prodotto nell'Istria croata. (4) L'opposizione è stata dichiarata ricevibile. Con lettere datate 18 ottobre 2016 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di addivenire a un accordo fra di loro conformemente alle rispettive procedure interne. Una proroga di tre mesi del termine per la consultazione è stata inoltre accordata, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. (5) Dopo le consultazioni, è stato raggiunto un accordo tra la Croazia e la Slovenia. L'accordo è stato comunicato alla Commissione con lettera dell'8 maggio 2017, cui sono seguiti ulteriori scambi tra la Croazia e la Commissione. (6) Varie modifiche sono state apportate al disciplinare di produzione a seguito dell'accordo. La denominazione del prodotto «Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje» è stata modificata in «Istra». La zona di produzione è stata ampliata per comprendere la parte slovena della penisola istriana e la domanda della Croazia è diventata multinazionale (Croazia e Slovenia). Piccoli adeguamenti sono stati inoltre introdotti nel documento unico e nel disciplinare di produzione. (7) Poiché il documento unico è stato radicalmente modificato, in conformità dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha ripetuto l'esame della domanda ed ha concluso che sono state soddisfatte le condizioni previste per la registrazione. (8) L'ampliamento della zona geografica all'Istria slovena è giustificato, poiché l'Istria slovena produce olio di oliva che condivide storia, legame e qualità con l'olio di oliva prodotto nell'Istria croata oggetto della domanda. L'uso della denominazione «Istra» è stata esaurientemente dimostrato, sia in Slovenia che in Croazia. Le procedure nazionali di opposizione sono state correttamente aggiornate. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1151/2012 siano soddisfatte. (9) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Istra» presentata dalla Croazia e dalla Slovenia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 3 ) . (10) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Istra» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Istra» (DOP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 4 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 108 del 23.3.2016, pag. 18 . ( 3 ) GU C 327 del 17.9.2018, pag. 4 . ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2019/332 disciplina la registrazione nel registro delle denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP), secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli. Produttori, importatori e distributori di oli e grassi devono conoscere le regole sulla zona geografica, il disciplinare di produzione, i controlli di conformità e la tutela della denominazione per operare legittimamente nel mercato europeo con prodotti DOP.

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