Regolamento di esecuzione (UE) 2022/318 della Commissione del 21 febbraio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Nijolės Šakočienės šakotis» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2022/318 sulla registrazione di "Nijolės Šakočienės šakotis"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/318 della Commissione europea del 21 febbraio 2022 registra il nome "Nijolės Šakočienės šakotis" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un prodotto alimentare della classe 2.3 (Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria), presentato dalla Lituania secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione è avvenuta dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di opposizioni entro i termini previsti. Il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Per le aziende produttrici, questa registrazione consente di utilizzare l'indicazione geografica protetta per commercializzare il prodotto, garantendo protezione contro l'uso non autorizzato del nome e conferendo valore aggiunto al prodotto nel mercato europeo.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/318 della Commissione del 21 febbraio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nijolės Šakočienės šakotis» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/318 of 21 February 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Nijolės Šakočienės šakotis’ (PGI))
Testo normativo
28.2.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 55/39
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/318 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nijolės Šakočienės šakotis» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Nijolės Šakočienės šakotis» presentata dalla Lituania è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Nijolės Šakočienės šakotis» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Nijolės Šakočienės šakotis» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 446 del 3.11.2021, pag. 38
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2022/318 riguarda la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Aziende produttrici e operatori commerciali consultano questa normativa per comprendere le procedure di registrazione, i diritti di esclusiva sulla denominazione geografica e le modalità di utilizzo della protezione nel mercato europeo.
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