Regolamento di esecuzione (UE) 2021/278 della Commissione del 16 febbraio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» (DOP)
Cosa prevede il Regolamento UE 2021/278 riguardo alla modifica del disciplinare del Volaille de Bresse?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/278 della Commissione europea del 16 febbraio 2021 approva una modifica non minore del disciplinare relativo alla Denominazione di Origine Protetta (DOP) "Volaille de Bresse"/"Poulet de Bresse"/"Poularde de Bresse"/"Chapon de Bresse", un prodotto agroalimentare francese di eccellenza. La modifica era stata richiesta dalla Francia e, secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire eventuali opposizioni. Poiché nessuno Stato membro ha presentato dichiarazioni di opposizione nel termine previsto, la Commissione ha proceduto all'approvazione della modifica. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, vincolando produttori, distributori e organismi di controllo che operano nel settore delle carni di Bresse.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/278 della Commissione del 16 febbraio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» (DOP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/278 of 16 February 2021 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Volaille de Bresse’/‘Poulet de Bresse’/‘Poularde de Bresse’/‘Chapon de Bresse’ (PDO)
Testo normativo
23.2.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 62/4
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/278 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2021
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione
(
2
)
, modificato dal regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione
(
3
)
e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1121/2013 della Commissione
(
4
)
.
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
5
)
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa al nome «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (
GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione, del 12 luglio 2000, che modifica alcuni elementi dei disciplinari concernenti numerose denominazioni figuranti nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (
GU L 174 del 13.7.2000, pag. 7
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1121/2013 della Commissione, del 6 Novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (DOP)] (
GU L 299 del 9.11.2013, pag. 26
).
(
5
)
GU C 322 del 30.9.2020, pag. 30
.
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Il Regolamento UE 2021/278 riguarda le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) nel settore agroalimentare, disciplinando le modifiche ai disciplinari di produzione secondo la procedura di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012. Operatori del settore alimentare, organismi di certificazione e autorità nazionali devono rispettare le disposizioni sulla tracciabilità, origine geografica e metodi di produzione per i prodotti DOP, con particolare attenzione alle modifiche non minori che richiedono pubblicazione e consultazione pubblica.
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