Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0269/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/269 della Commissione del 23 febbraio 2022 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

Pubblicato: 23/02/2022 In vigore dal: 23/02/2022 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti che un nuovo produttore esportatore cinese deve soddisfare per ottenere il trattamento preferenziale sui dazi antidumping sulla ceramica da tavola?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2022/269 stabilisce le condizioni per cui un nuovo produttore esportatore dalla Repubblica Popolare Cinese può accedere a un'aliquota doganale ridotta (17,9% anziché 36,1%) sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. Il nuovo produttore deve dimostrare tre requisiti cumulativi: non aver esportato il prodotto nell'UE durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1° gennaio - 31 dicembre 2011), non essere collegato a nessun esportatore o produttore già soggetto alle misure antidumping, e aver effettivamente esportato nell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta oppure aver assunto un impegno contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi. La norma si applica ai produttori cinesi che intendono accedere al mercato europeo della ceramica da tavola evitando i dazi punitivi applicati ai produttori già noti. Nel caso specifico, la società Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd. ha soddisfatto tutti e tre i requisiti: costituita nel novembre 2010, ha iniziato le esportazioni nel 2012 (dopo il periodo dell'inchiesta), non ha società collegate tra i produttori sanzionati, e ha fornito documentazione comprovante esportazioni regolari verso l'UE dal 2012 in poi.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/269 della Commissione del 23 febbraio 2022 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/269 of 23 February 2022 accepting a request for new exporting producer treatment with regard to the definitive anti-dumping measures imposed on imports of ceramic tableware and kitchenware originating in People’s Republic of China and amending Implementing Regulation (EU) 2019/1198

Testo normativo

24.2.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 43/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/269 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2022 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( 2 ) , in particolare l’articolo 2, considerando quanto segue: A. MISURE IN VIGORE (1) Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio («il regolamento iniziale») ( 3 ) , un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»). (2) Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. (3) Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione ( 4 ) . (4) Nell’inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. (5) Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 13,1 % e il 18,3 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 17,9 %. Questi ultimi produttori esportatori sono elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta. (6) Conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 la Commissione può modificare l’allegato I del medesimo regolamento concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione o alle quali non è stato concesso un trattamento individuale, cioè l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1 o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale»), non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame, b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal medesimo regolamento, e c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. B. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI (7) La società Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd. («Jewelmoon» o «il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. (8) Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 («le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni. (9) Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente. (10) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente nelle risposte al questionario, ha consultato vari siti web fra cui quello del richiedente e di Qichacha ( 5 ) e ha effettuato un controllo incrociato delle informazioni della società con informazioni trasmesse in casi precedenti. Parallelamente la Commissione ha informato anche l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. L’industria dell’Unione ha presentato osservazioni in merito alla richiesta. C. ANALISI DELLA RICHIESTA (11) Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha stabilito che il richiedente ha soddisfatto tale condizione. Il richiedente è stato costituito l’8 novembre 2010 e ha iniziato a fabbricare il prodotto in esame nel 2011. La prima licenza di esportazione è stata rilasciata il 4 maggio 2011. Le vendite all’esportazione sono iniziate nel 2012, dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Il richiedente ha fornito un registro delle vendite per il periodo dell’inchiesta iniziale da cui si evince che durante tale periodo vi sono state solo vendite sul mercato interno. Il volume delle vendite in tale registro corrisponde ai ricavi operativi indicati nel conto economico. Sono state chieste informazioni, che sono state fornite, sulle fatture relative al periodo dell’inchiesta iniziale. (12) Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal medesimo regolamento, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha stabilito che il richiedente non aveva società collegate attive nella produzione, nel trattamento, nella vendita o nell’acquisto del prodotto in esame. Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione. (13) Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha stabilito che il richiedente aveva effettuato esportazioni nell’Unione a partire da luglio 2012, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, e regolarmente da allora. Il richiedente ha presentato fatture, bolle di accompagnamento merci, polizze di carico e ricevute di pagamento per due ordini effettuati nel 2017 e 2018 da una società situata nell’UE. Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione. (14) Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. D. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (15) Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Jewelmoon l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. (16) Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. (17) Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La seguente società è aggiunta all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, contenente l’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione: Società Codice addizionale TARIC Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd. C764 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione del 28 novembre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139 ). ( 5 ) Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina.

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Il Regolamento UE 2022/269 disciplina il trattamento dei nuovi produttori esportatori nel contesto delle misure antidumping, applicando aliquote doganali differenziate sulla ceramica da tavola cinese. Gli importatori e gli esportatori devono conoscere la distinzione tra dazio nazionale (36,1%), dazio per cooperatori non campionati (17,9%) e dazi individuali (13,1%-18,3%), nonché i criteri di collegamento societario e la documentazione richiesta per provare l'assenza di esportazioni nel periodo dell'inchiesta iniziale.

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