Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0256/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/256 della Commissione del 18 febbraio 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 18/02/2021 In vigore dal: 18/02/2021 Documento ufficiale

Quali restrizioni applica il Regolamento UE 2021/256 alle importazioni di prodotti a base di pollame dal Regno Unito a causa dell'influenza aviaria?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/256 del 18 febbraio 2021 modifica le condizioni di importazione dei prodotti avicoli dal Regno Unito nell'Unione europea in risposta a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). La normativa si applica a tutti gli operatori che importano o fanno transitare pollame e derivati dal Regno Unito verso l'UE, escludendo l'Irlanda del Nord. Il regolamento introduce una "regionalizzazione" del territorio britannico: mentre la maggior parte del Regno Unito (zona GB-1) rimane autorizzata all'esportazione di determinati prodotti avicoli, specifiche aree geografiche (zone GB-2) sono sottoposte a restrizioni temporanee dovute a focolai confermati di H5N1. Queste zone ristrette includono aree in Scozia (Glenrothes), Inghilterra (North Yorkshire, Norfolk, Derbyshire, Dorset, Devon, Redcar e Cleveland) e Galles (Anglesey), ciascuna identificata da coordinate GPS precise e raggio di 10 km. Per i prodotti provenienti dalle zone ristrette è vietato il rilascio di certificati veterinari per l'esportazione verso l'UE fino alla revoca delle restrizioni, mentre rimangono consentiti i movimenti da aree non colpite secondo le procedure sanitarie standard.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/256 della Commissione del 18 febbraio 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/256 of 18 February 2021 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United Kingdom in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into and transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza (Text with EEA relevance)

Testo normativo

19.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/36 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/256 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ( 2 ) , in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ( 3 ) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame ("i prodotti in questione"). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, di detto regolamento. (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). (3) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, le direttive 2002/99/CE e 2009/158/CE e gli atti della Commissione che su di essi si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. (4) Il Regno Unito, ad esclusione dell’Irlanda del Nord, figura nell’elenco di cui alla tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo da cui determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio possono essere importati e transitare nell’Unione in funzione della presenza di HPAI. La regionalizzazione del Regno Unito è stabilita nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/169 della Commissione ( 4 ) . (5) Il 12 febbraio 2021 il Regno Unito ha confermato la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in un’azienda avicola a Glenrothes in Scozia. (6) Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno all’azienda interessata e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare l’HPAI e limitare la diffusione di tale malattia. Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno anche confermato di aver sospeso immediatamente il rilascio di certificati veterinari riguardanti le partite di prodotti in questione destinate all’esportazione nell’Unione dall’intero territorio del Regno Unito, ad esclusione dell’Irlanda del Nord. (7) Il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione, che le ha valutate, informazioni sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure da esso adottate per prevenire l’ulteriore diffusione dell’HPAI. Sulla base di tale valutazione è opportuno sottoporre a restrizioni l’introduzione nell’Unione dei prodotti in questione provenienti dalla zona della Scozia, colpita da HPAI, che le autorità veterinarie del Regno Unito hanno sottoposto a restrizioni a causa del focolaio in corso. (8) La voce relativa al Regno Unito nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11 . ( 2 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74 . ( 3 ) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ( GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/169 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità ( GU L 49 del 12.2.2021, pag. 18 ). ALLEGATO Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente: «GB - Regno Unito ( *1 ) GB-0 L’intero paese SPF EP, E GB-1 L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N A WGM POU, RAT N GB-2 Il territorio del Regno Unito corrispondente a: GB-2.1 contea del North Yorkshire: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.30 e W1.47 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 1.1.2021 6.1.2021 A WGM P2 1.1.2021 6.1.2021 POU, RAT N P2 1.1.2021 6.1.2021 GB-2.2 contea del North Yorkshire: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.29 e W1.45 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 1.1.2021 8.1.2021 A WGM P2 1.1.2021 8.1.2021 POU, RAT N P2 1.1.2021 8.1.2021 GB-2.3 contea di Norfolk: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.49 e E0.95 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 1.1.2021 10.1.2021 A WGM P2 1.1.2021 10.1.2021 POU, RAT N P2 1.1.2021 10.1.2021 GB-2.4 contea di Norfolk: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.72 e E0.15 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 1.1.2021 11.1.2021 A WGM P2 1.1.2021 11.1.2021 POU, RAT N P2 1.1.2021 11.1.2021 GB-2.5 contea del Derbyshire: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.93 e W1.57 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 1.1.2021 17.1.2021 A WGM P2 1.1.2021 17.1.2021 POU, RAT N P2 1.1.2021 17.1.2021 GB-2.6 contea del North Yorkshire: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.37 e W2.16 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 1.1.2021 19.1.2021 A WGM P2 1.1.2021 19.1.2021 POU, RAT N P2 1.1.2021 19.1.2021 GB-2.7 isole Orcadi: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N59.28 e W2.44 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 1.1.2021 20.1.2021 A WGM P2 1.1.2021 20.1.2021 POU, RAT N P2 1.1.2021 20.1.2021 GB-2.8 contea del Dorset: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.06 e W2.27 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 1.1.2021 20.1.2021 A WGM P2 1.1.2021 20.1.2021 POU, RAT N P2 1.1.2021 20.1.2021 GB-2.9 contea di Norfolk: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.96 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 1.1.2021 23.1.2021 A WGM P2 1.1.2021 23.1.2021 POU, RAT N P2 1.1.2021 23.1.2021 GB-2.10 contea di Norfolk: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.95 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 1.1.2021 28.1.2021 A WGM P2 1.1.2021 28.1.2021 POU, RAT N P2 1.1.2021 28.1.2021 GB-2.11 contea di Norfolk: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10,4 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.53 e E0.66 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 1.1.2021 7.2.2021 A WGM P2 1.1.2021 7.2.2021 POU, RAT N P2 1.1.2021 7.2.2021 GB-2.12 contea del Devon: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N50.70 e W3.36 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 1.1.2021 31.1.2021 A WGM P2 1.1.2021 31.1.2021 POU, RAT N P2 1.1.2021 31.1.2021 GB-2.13 Galles, isola di Anglesey, in prossimità di Amlwch: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.38 e W4.30 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 27.1.2021 A WGM P2 27.1.2021 POU, RAT N P2 27.1.2021 GB-2.14 Inghilterra, Redcar e Cleveland, in prossimità di Redcar: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.57 e W1.07 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 8.2.2021 A WGM P2 8.2.2021 POU, RAT N P2 8.2.2021 GB-2.15 Glenrothes, Fife, Scozia: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N56.23 e W3.02 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 12.2.2021 A WGM P2 12.2.2021 POU, RAT N P2 12.2.2021 ( *1 ) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»

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Il Regolamento UE 2021/256 disciplina le importazioni di pollame e prodotti avicoli in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità, applicando restrizioni regionali basate su certificazione veterinaria e controlli sanitari. Gli operatori del settore agroalimentare e gli importatori devono verificare la zona di provenienza (GB-1 o GB-2) per determinare l'ammissibilità all'importazione, considerando le date di validità delle restrizioni e le categorie di prodotto (BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20, WGM, POU, RAT).

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