Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0252/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/252 della Commissione del 29 gennaio 2021 che applica una detrazione dal contingente di pesca portoghese disponibile per l’acciuga a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente

Pubblicato: 29/01/2021 In vigore dal: 29/01/2021 Documento ufficiale

Quali sono le conseguenze per il Portogallo per aver superato il contingente di pesca dell'acciuga nel periodo 2019-2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/252 applica una sanzione al Portogallo per aver pescato più acciuga di quanto autorizzato nel periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020. Nello specifico, il Portogallo ha superato il contingente assegnato di 78.675 kg nelle zone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Secondo le regole della politica comune della pesca europea, quando uno Stato membro eccede il proprio contingente, la Commissione applica automaticamente una detrazione dai contingenti futuri. Nel caso portoghese, poiché il superamento è stato inferiore a 100 tonnellate, la detrazione applicata è pari al superamento stesso (78.675 kg), moltiplicato per il fattore 1,00. Questa detrazione viene sottratta dal contingente di acciuga assegnato al Portogallo per il periodo successivo (1° luglio 2020 - 30 giugno 2021), riducendo così le possibilità di pesca disponibili come misura punitiva e deterrente contro la pesca eccessiva.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/252 della Commissione del 29 gennaio 2021 che applica una detrazione dal contingente di pesca portoghese disponibile per l’acciuga a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/252 of 29 January 2021 operating a deduction from the Portuguese fishing quota available for anchovy, on account of overfishing in the previous year

Testo normativo

19.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/12 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/252 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2021 che applica una detrazione dal contingente di pesca portoghese disponibile per l’acciuga a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ) , in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, considerando quanto segue: (1) I contingenti di pesca per l’acciuga ( Engraulis encrasicolus ) nelle zone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell’Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) (ANE/9/3411) sono stati fissati dal regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio ( 2 ) per il periodo dal 1 o luglio 2019 al 30 giugno 2020. (2) I contingenti di pesca per l’acciuga ( Engraulis encrasicolus ) nelle zone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) sono stati fissati dal regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ( 3 ) per il periodo dal 1 o luglio 2020 al 30 giugno 2021. (3) A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. (4) L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi. (5) Il Portogallo ha superato il proprio contingente di pesca per l’acciuga ( Engraulis encrasicolus ) nelle zone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) per il periodo dal 1 o luglio 2019 al 30 giugno 2020. (6) È pertanto opportuno effettuare una detrazione dal contingente di pesca assegnato al Portogallo per il periodo dal 1 o luglio 2020 al 30 giugno 2021 e, se del caso, per gli anni successivi, per lo stock oggetto di superamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il contingente di pesca assegnato al Portogallo per l’acciuga ( Engraulis encrasicolus ) nelle zone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell’Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) (ANE/9/3411) per il periodo dal 1 o luglio 2020 al 30 giugno 2021, fissato dal regolamento (UE) 2020/123, è ridotto come indicato nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1 ). ALLEGATO Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Contingente iniziale per il periodo 1 o luglio 2019 - 30 giugno 2020 (in kg) Sbarchi consentiti per il periodo 1 o luglio 2019 - 30 giugno 2020 (quantitativo totale adattato in kg) ( 1 ) Catture totali per il periodo 1 o luglio 2019 - 30 giugno 2020 (quantitativo in kg) Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (%) Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg) Fattore moltiplicatore ( 2 ) Fattore moltiplicatore addizionale ( ( 3 ) , ( 4 ) Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti ( 5 ) (quantitativo in kg) Detrazioni da applicare al periodo 1 o luglio 2020 - 30 giugno 2021 (quantitativo in kg) PT ANE 9/3411 Acciuga Zone CIEM 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 5 343 000 3 779 330 3 858 005 102,08 78 675 / / / 78 675 ( 1 ) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma del regolamento (UE) 2019/124, tenuto conto degli scambi di possibilità di pesca in conformità dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ), dei trasferimenti di contingenti dal 2018 al 2019 in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ( GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 ) e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 ). ( 2 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00. ( 3 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %. ( 4 ) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo Stato membro ha superato ripetutamente il proprio contingente nei due anni precedenti. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale. ( 5 ) Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti.

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Il Regolamento UE 2021/252 riguarda contingenti di pesca, TAC (Total Allowable Catch) e sanzioni amministrative per violazione dei limiti di cattura. È rilevante per operatori del settore ittico, armatori portoghesi e autorità di controllo della pesca che devono applicare le detrazioni previste dall'articolo 105 del Regolamento CE 1224/2009 sulla tracciabilità e il controllo della pesca.

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