Regolamento di esecuzione (UE) 2021/247 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Liptovské droby» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/247 riguardo alla registrazione di "Liptovské droby"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/247 della Commissione europea, pubblicato il 18 febbraio 2021, registra il nome "Liptovské droby" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un prodotto classificato nella categoria "Altri prodotti" (classe 1.8), specificamente spezie e simili, originario della Slovacchia. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la domanda slovacca è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuno Stato membro ha presentato opposizione entro i termini previsti. In pratica, questo significa che solo i produttori della regione di Liptov in Slovacchia potranno utilizzare questa denominazione per commercializzare il loro prodotto, beneficiando della protezione legale contro imitazioni e utilizzi fraudolenti. Le aziende che desiderano commercializzare prodotti con questa indicazione devono rispettare specifiche disciplinari di produzione e provenienza geografica.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/247 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Liptovské droby» (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/247 of 11 February 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Liptovské droby’ (PGI)
Testo normativo
18.2.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 57/83
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/247 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Liptovské droby» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Liptovské droby» presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Liptovské droby» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Liptovské droby» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 321 del 29.9.2020, pag. 58
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/247 è il riferimento normativo per la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel sistema europeo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produttori, distributori e commercialisti operanti nel settore agroalimentare devono conoscere le regole sulla protezione geografica, la disciplina di produzione, i diritti esclusivi di utilizzo della denominazione e le sanzioni per contraffazione e uso fraudolento della IGP.
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