Regolamento di esecuzione (UE) 2021/246 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Újfehértói meggy» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/246 riguardo alla registrazione di "Újfehértói meggy"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/246 della Commissione europea, entrato in vigore il 20 febbraio 2021, registra il nome "Újfehértói meggy" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un prodotto ortofrutticolo fresco o trasformato di origine ungherese, specificamente una varietà di ciliegia. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che l'Ungheria ha presentato la domanda e questa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale senza ricevere opposizioni entro i termini previsti. Per le aziende che producono o commercializzano questo prodotto, la registrazione IGP rappresenta una protezione legale che consente di utilizzare il nome "Újfehértói meggy" solo per i prodotti provenienti dalla zona geografica designata e conformi alle specifiche tecniche stabilite. Questo status conferisce valore aggiunto al prodotto nel mercato europeo e internazionale, garantendo ai consumatori l'autenticità e la provenienza geografica.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/246 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Újfehértói meggy» (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/246 of 11 February 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Újfehértói meggy’ (PGI)
Testo normativo
18.2.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 57/82
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/246 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Újfehértói meggy» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Újfehértói meggy» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Újfehértói meggy» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Újfehértói meggy» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 319 del 28.9.2020, pag. 15
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/246 riguarda la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, esportatori e commercianti di prodotti agroalimentari consultano questa normativa per comprendere le procedure di protezione geografica, i diritti esclusivi di utilizzo del nome registrato e gli obblighi di conformità alle specifiche tecniche del disciplinare di produzione.
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