Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0245/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/245 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)» (DOP)

Pubblicato: 11/02/2021 In vigore dal: 11/02/2021 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate al disciplinare dei Queijos da Beira Baixa e quali effetti hanno sulla denominazione di origine protetta?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/245 approva una modifica non minore al disciplinare della denominazione di origine protetta portoghese "Queijos da Beira Baixa", che comprende tre varietà di formaggio (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa). La modifica principale riguarda la variazione del nome della DOP da "Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)" a "Queijo da Beira Baixa", semplificando la denominazione ufficiale.

Questa modifica è stata sottoposta alla procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, che richiede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire ai soggetti interessati di presentare eventuali opposizioni. Poiché nessuna dichiarazione di opposizione è stata notificata alla Commissione nel periodo di consultazione, la modifica è stata approvata senza ostacoli.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e risulta obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Questa modifica del disciplinare non altera i criteri di qualità, le caratteristiche organolettiche o le zone di produzione dei formaggi, ma semplifica la loro identificazione commerciale e amministrativa.

Per i produttori portoghesi e i commercianti di questi formaggi, la modifica comporta l'aggiornamento della documentazione commerciale, delle etichette e dei registri amministrativi per conformarsi alla nuova denominazione ufficiale della DOP.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/245 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)» (DOP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/245 of 11 February 2021 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)’ (PDO))

Testo normativo

18.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 57/80 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/245 DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)» (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo finalizzata all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ( 2 ) . Detta modifica comprende la variazione del nome «Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)» in «Queijo da Beira Baixa». (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 3 ) , in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)» (DOP). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2021 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ( GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1 ). ( 3 ) GU C 315 del 23.9.2020, pag. 3 .

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Il Regolamento (UE) 2021/245 disciplina le modifiche ai disciplinari delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori devono conoscere le procedure di modifica delle DOP, le regole sulla trasparenza amministrativa e gli effetti della semplificazione della denominazione sulla commercializzazione dei prodotti tutelati.

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