Regolamento di esecuzione (UE) 2021/243 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vinagre del Condado de Huelva» (DOP)
Quali sono i requisiti e le modifiche approvate per la denominazione di origine protetta "Vinagre del Condado de Huelva"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/243 della Commissione europea approva una modifica non minore al disciplinare del "Vinagre del Condado de Huelva", una denominazione di origine protetta (DOP) spagnola già registrata dal 2011. La modifica è stata sottoposta a procedura pubblica di consultazione secondo le norme UE sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e poiché nessuno Stato membro ha presentato opposizioni formali, la Commissione ha proceduto all'approvazione. Questo regolamento riguarda i produttori di aceto nella regione di Huelva in Spagna e tutti gli operatori commerciali che desiderano utilizzare questa denominazione protetta nel mercato europeo. In pratica, il disciplinare modificato stabilisce i criteri di produzione, le caratteristiche organolettiche, le zone geografiche di provenienza e i controlli di qualità che il prodotto deve rispettare per poter essere commercializzato con la denominazione DOP. Per le aziende produttrici e i distributori, l'approvazione di questa modifica significa l'aggiornamento delle regole vincolanti per la commercializzazione del prodotto, con effetto diretto e obbligatorio in tutti gli Stati membri dell'Unione europea a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/243 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vinagre del Condado de Huelva» (DOP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/243 of 11 February 2021 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Vinagre del Condado de Huelva’ (PDO)
Testo normativo
18.2.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 57/77
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/243 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2021
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vinagre del Condado de Huelva» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Vinagre del Condado de Huelva», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 984/2011 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa al nome «Vinagre del Condado de Huelva» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 984/2011 della Commissione, del 30 settembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vinagre del Condado de Huelva (DOP)] (
GU L 260 del 5.10.2011, pag. 7
).
(
3
)
GU C 298 dell’8.9.2020, pag. 34
.
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Il Regolamento (UE) 1151/2012 è il riferimento normativo principale per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), disciplinando i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produttori, distributori e commercialisti operanti nel settore agroalimentare consultano questa normativa per comprendere i requisiti di conformità, le procedure di modifica dei disciplinari, i diritti di esclusiva territoriale e le sanzioni per l'uso non autorizzato di denominazioni protette.
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