Regolamento di esecuzione (UE) 2020/237 della Commissione del 14 febbraio 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bjelovarski kvargl» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/237 riguardo alla registrazione del "Bjelovarski kvargl"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/237 della Commissione europea, pubblicato il 21 febbraio 2020, registra il nome "Bjelovarski kvargl" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un prodotto agroalimentare croato classificato nella categoria dei formaggi (classe 1.3), secondo le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità. La registrazione è avvenuta a seguito della domanda presentata dalla Croazia e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che fossero state presentate dichiarazioni di opposizione entro i termini previsti. Questo atto normativo riguarda principalmente i produttori croati di questo formaggio, gli importatori e i distributori nell'UE, nonché i consumatori che potranno identificare il prodotto attraverso il marchio IGP. La protezione garantisce che solo i prodotti provenienti dalla regione geografica specificata e conformi al disciplinare possono utilizzare questa denominazione, tutelando così la reputazione e la qualità del prodotto.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/237 della Commissione del 14 febbraio 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bjelovarski kvargl» (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/237 of 14 February 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Bjelovarski kvargl’ (PGI)
Testo normativo
21.2.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 48/2
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/237 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bjelovarski kvargl» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Bjelovarski kvargl» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Bjelovarski kvargl» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Bjelovarski kvargl» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 320 del 24.9.2019, pag. 9
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2020/237 è il riferimento normativo per la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel sistema europeo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Commercialisti e consulenti che operano nel settore agroalimentare lo consultano per questioni di tracciabilità, disciplinari di produzione, diritti di proprietà intellettuale e conformità alle normative UE su marchi geografici e protezione dei consumatori.
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