Regolamento di esecuzione (UE) 2020/236 della Commissione del 14 febbraio 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette«Huile d’olive de Provence» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/236 riguardo alla registrazione della denominazione "Huile d'olive de Provence"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/236 della Commissione europea, pubblicato il 14 febbraio 2020, registra ufficialmente la denominazione "Huile d'olive de Provence" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La registrazione è stata effettuata sulla base della domanda presentata dalla Francia, secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, e poiché non sono pervenute dichiarazioni di opposizione nel termine previsto. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.5 (Oli e grassi), secondo la classificazione dell'allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, garantendo protezione legale al prodotto contro imitazioni e utilizzi non autorizzati.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/236 della Commissione del 14 febbraio 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette«Huile d’olive de Provence» (DOP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/236 of 14 February 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Huile d’olive de Provence’ (PDO)
Testo normativo
21.2.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 48/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/236 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2020
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette«Huile d’olive de Provence» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Huile d’olive de Provence» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Huile d’olive de Provence» deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Huile d’olive de Provence» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 325 del 30.9.2019, pag. 10
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2020/236 è il riferimento normativo per la protezione delle denominazioni di origine nel settore agroalimentare, specificamente per DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta). Operatori commerciali, produttori e distributori di oli d'oliva devono consultarlo per comprendere i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione, le procedure di opposizione, e gli obblighi di conformità ai disciplinari di produzione. Il regolamento si basa sul Regolamento (UE) n. 1151/2012 e rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela della qualità e dell'autenticità dei prodotti agroalimentari europei.
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