Regolamento (UE) 2024/225 della Commissione, del 4 gennaio 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scampo nell'unità funzionale 30 della divisione 9a per i pescherecci battenti bandiera spagnola
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2024/225 sulla pesca dello scampo e quali sono gli obblighi per i pescherecci spagnoli?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/225 della Commissione, entrato in vigore il 10 gennaio 2024, dispone la chiusura delle attività di pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) nell'unità funzionale 30 della divisione 9a per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna. La norma si applica a partire dal 13 dicembre 2023, data in cui il contingente di pesca assegnato alla Spagna per il 2023 è stato completamente esaurito. Il provvedimento vieta la ricerca, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca destinati alla cattura di questo stock, garantendo così il rispetto dei limiti di sostenibilità fissati dalla politica comune della pesca. Tuttavia, rimangono autorizzate le operazioni di trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione e sbarco delle catture effettuate prima della data di chiusura, nonché la gestione delle catture non intenzionali secondo le procedure previste dal Regolamento UE 1380/2013, che devono essere registrate e imputate ai contingenti disponibili.
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Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2024/225 della Commissione, del 4 gennaio 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scampo nell'unità funzionale 30 della divisione 9a per i pescherecci battenti bandiera spagnola
EN: Commission Regulation (EU) 2024/225 of 4 January 2024 establishing a fisheries closure for Norway lobster in functional unit 30 of division 9a for vessels flying the flag of Spain
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/225
10.1.2024
REGOLAMENTO (UE) 2024/225 DELLA COMMISSIONE
del 4 gennaio 2024
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scampo nell'unità funzionale 30 della divisione 9a per i pescherecci battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
(
1
)
, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio
(
2
)
fissa i contingenti per il 2023.
(2)
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di scampo nell'unità funzionale 30 della divisione 9a da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2023.
(3)
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2023 alla Spagna per lo stock di scampo nell'unità funzionale 30 della divisione 9a di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
1. Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare, sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
2. Il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dai suddetti pescherecci restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.
3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte dei suddetti pescherecci sono salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (
GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
).
ALLEGATO
N.
21/TQ194
Stato membro
Spagna
Stock
NEP/*9U30
Specie
Scampo (
Nephrops norvegicus
)
Zona
Unità funzionale 30 della divisione 9a
Data di chiusura
13 dicembre 2023
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/225/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/225 rappresenta un atto di controllo della politica comune della pesca (PCP) basato sul Regolamento CE 1224/2009, disciplinando contingenti di pesca, chiusure stagionali e obblighi di tracciabilità per stock ittici. Professionisti del settore ittico, armatori spagnoli e consulenti della pesca consultano questa normativa per comprendere limiti di cattura, divieti operativi, registrazione delle catture accidentali e conformità alle norme UE sulla sostenibilità delle risorse marine.
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