Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0219/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/219 della Commissione, del 31 gennaio 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bulot de la Baie de Granville» (IGP)

Pubblicato: 31/01/2019 In vigore dal: 31/01/2019 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/219 riguardo alla registrazione della denominazione "Bulot de la Baie de Granville"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/219 della Commissione europea, del 31 gennaio 2019, registra la denominazione "Bulot de la Baie de Granville" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un prodotto della classe 1.7 (pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati), presentato dalla Francia secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione è avvenuta dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e il decorso del termine per eventuali opposizioni, durante il quale nessuno Stato membro o soggetto interessato ha presentato obiezioni. In pratica, questo significa che i produttori francesi della Baie di Granville possono ora utilizzare ufficialmente questa denominazione protetta per commercializzare i loro molluschi, garantendo ai consumatori l'origine geografica e le caratteristiche qualitative del prodotto. L'IGP rappresenta una tutela legale contro l'uso improprio della denominazione da parte di produttori di altre regioni.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/219 della Commissione, del 31 gennaio 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bulot de la Baie de Granville» (IGP) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/219 of 31 January 2019 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Bulot de la Baie de Granville’ (PGI))

Testo normativo

7.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/219 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bulot de la Baie de Granville» (IGP) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Bulot de la Baie de Granville» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Bulot de la Baie de Granville» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Bulot de la Baie de Granville» (IGP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 303 del 29.8.2018, pag. 7 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2019/219 riguarda la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori devono conoscere le norme sulla protezione delle denominazioni geografiche, le procedure di registrazione e i vincoli sulla commercializzazione di prodotti con IGP. La normativa è rilevante per chi opera nel commercio internazionale di prodotti a denominazione protetta e per la tutela della concorrenza leale nel mercato unico europeo.

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