Regolamento di esecuzione (UE) 2024/218 della Commissione, del 3 gennaio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Cabrito de Extremadura (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/218 riguardo alla registrazione di "Cabrito de Extremadura"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/218 della Commissione europea, entrato in vigore il 3 gennaio 2024, registra il nome "Cabrito de Extremadura" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo atto normativo riguarda i produttori e i commercianti di carni fresche (e frattaglie) provenienti dalla regione spagnola dell'Estremadura, garantendo loro una protezione legale a livello europeo. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di opposizioni entro i termini stabiliti. In pratica, questo significa che solo i produttori che rispettano i disciplinari di produzione specifici della regione possono utilizzare questa denominazione, tutelando così la qualità e l'origine geografica del prodotto nel mercato europeo.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/218 della Commissione, del 3 gennaio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cabrito de Extremadura (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/218 of 3 January 2024 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Cabrito de Extremadura (PGI))
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/218
10.1.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/218 DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 2024
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cabrito de Extremadura» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Cabrito de Extremadura» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Cabrito de Extremadura» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Cabrito de Extremadura» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1 Carni fresche (e frattaglie) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 316 del 6.9.2023, pag. 14
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/218/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2024/218 rappresenta un'applicazione pratica del sistema di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, specificamente per le Indicazioni Geografiche Protette (IGP). Commercianti, produttori e consulenti commerciali devono conoscere le regole sulla tracciabilità, etichettatura e commercializzazione dei prodotti DOP/IGP, nonché le implicazioni doganali e di concorrenza nel mercato unico europeo.
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