Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0191/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/191della Commissione del 10 febbraio 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 10/02/2020 In vigore dal: 10/02/2020 Documento ufficiale

Come si classifica nella nomenclatura combinata un tubo flessibile in tessuto sintetico con rivestimento in gel destinato all'uso medico?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/191 della Commissione stabilisce le regole per la corretta classificazione doganale di determinate merci nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In questo caso specifico, il regolamento classifica un tubo flessibile costituito da tessuto sintetico (nylon ed elastam) con rivestimento in gel plastico, destinato ad alleviare il dolore da pressione su dita e unghie, nel codice NC 6307 90 10 come "altro manufatto confezionato". La classificazione esclude altre categorie (come i dispositivi medici della voce 3005 o i manufatti in materia plastica del capitolo 39) perché il prodotto, sebbene contenga elementi plastici, è principalmente un manufatto tessile finito e pronto all'uso. Il regolamento si applica a operatori doganali, importatori ed esportatori che devono determinare correttamente il codice doganale per scopi tariffari e statistici, garantendo trasparenza e uniformità nelle operazioni commerciali transfrontaliere.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/191della Commissione del 10 febbraio 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/191 of 10 February 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

13.2.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 40/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/191DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. 2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. 3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. 4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. 5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2020 Per la Commissione a nome della president Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Un tubo flessibile costituito da uno strato di tessuto artificiale o sintetico a maglia (85 % nylon, 15 % elastam) sul lato esterno e da un rivestimento affine al gel composto di un materiale plastico non alveolare sul lato interno. Il tubo flessibile esiste in diverse lunghezze (da 65 a 150 mm) e diametri (da 15 a 30 mm). Il prodotto è presentato per essere usato al fine di alleviare il dolore da pressione e da frizione su dita oppure unghie sensibili, sia della mano che del piede. La lunghezza del prodotto può essere adattata mediante taglio. Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto. 6307 90 10 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 1 del capitolo 63, nonché del testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 10 . Si esclude la classificazione nella voce 3005, in quanto l'articolo non ha il carattere di ovatta, garza, benda e prodotti analoghi, condizionati per la vendita al minuto per usi medici. Si esclude la classificazione nel capitolo 39 come materia plastica e lavoro di tali materie, conformemente alla nota 2 p) di tale capitolo, in quanto gli articoli sono fabbricati con tessuti della voce 5903 (tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica). Gli articoli sono finiti e pronti all'uso e come tali sono manufatti tessili ai sensi della nota 7 b) della sezione XI. Sebbene gli articoli consistano in tessuti della voce 5903 (tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica), si esclude la classificazione nel capitolo 59 a norma della nota 8 a) della sezione XI, in quanto il capitolo 59 non si applica ai manufatti ai sensi della nota 7 della medesima sezione. La voce 6307 si applica ad altri manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo ai sensi della nota 1 del capitolo 63, a condizione che non siano inclusi in altre voci della sezione XI. Essa comprende anche gli articoli la cui lunghezza può essere adattata mediante taglio alla lunghezza desiderata e fabbricati ai sensi della nota 7 della sezione XI (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 6307, punto primo e terzo). Gli articoli vanno pertanto classificati nel codice NC 6307 90 10 come "altro manufatto confezionato".

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La nomenclatura combinata e il codice doganale dell'Unione (Regolamento UE 952/2013) sono i riferimenti normativi per la classificazione tariffaria delle merci. Importatori, esportatori e consulenti doganali consultano questi regolamenti per determinare i codici NC corretti, applicare i dazi doganali appropriati e rispettare gli obblighi statistici. Le informazioni tariffarie vincolanti (ITB) possono continuare a essere invocate per tre mesi anche se non conformi al nuovo regolamento.

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