Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0184/2022

Regolamento delegato (UE) 2022/184 della Commissione del 22 novembre 2021 che modifica l’allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 22/11/2021 In vigore dal: 22/11/2021 Documento ufficiale

Quali sono le norme tecniche di riferimento per gli esami pratici, l'omologazione dei simulatori e l'idoneità medica nel settore della navigazione interna secondo il Regolamento UE 2022/184?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2022/184 modifica l'allegato IV della direttiva sulla navigazione interna (2017/2397) per aggiornare i riferimenti alle norme tecniche del CESNI (Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna). La normativa si applica a tutti gli Stati membri dell'UE e dello SEE e riguarda i professionisti della navigazione interna (capitani, piloti, operatori) che devono ottenere o rinnovare le loro qualifiche professionali. In pratica, stabilisce che gli esami pratici, l'omologazione dei simulatori e i controlli di idoneità medica devono conformarsi alle risoluzioni CESNI 2018 specificate (risoluzioni 2018-II-2 fino a 2018-II-15), garantendo standard uniformi in tutta Europa. La data di applicazione è il 18 gennaio 2022, quindi le autorità competenti degli Stati membri devono verificare che i centri di formazione e gli enti certificatori rispettino questi standard tecnici aggiornati.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2022/184 della Commissione del 22 novembre 2021 che modifica l’allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2022/184 of 22 November 2021 amending Annex IV to Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

11.2.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 30/3 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/184 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2021 che modifica l’allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 32, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 32 della direttiva (UE) 2017/2397, qualora gli atti delegati adottati ai sensi della direttiva facciano riferimento a norme, la Commissione è tenuta a fare o ad aggiornare il pertinente riferimento e a inserire la data di applicazione nell’allegato IV. (2) La direttiva delegata (UE) 2020/12 della Commissione, del 2 agosto 2019, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica ( 2 ) , fa riferimento alle norme del Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI). (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53 . ( 2 ) GU L 6 del 10.1.2020, pag. 15 . ALLEGATO «ALLEGATO IV Prescrizioni applicabili Tabella A Oggetto, articolo Requisiti di conformità Inizio dell’applicazione Esami pratici, articolo 17, paragrafo 4 ES-QIN 2018, in particolare le risoluzioni CESNI 2018-II-9, 2018-II-10, 2018-II-11, 2018-II-12 e 2018-II-13 18.1.2022 Omologazione dei simulatori, articolo 21, paragrafo 2 ES-QIN 2018, in particolare le risoluzioni CESNI 2018-II-14 e 2018-II-15 18.1.2022 Caratteristiche e condizioni di utilizzo dei registri, articolo 25, paragrafo 2 Tabella B Voce Requisiti essenziali di competenza Requisiti di conformità Inizio dell’applicazione 1 Requisiti essenziali di competenza a livello operativo ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-3 18.1.2022 2 Requisiti essenziali di competenza a livello di gestione ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-4 18.1.2022 3 Requisiti essenziali di competenza in materia di autorizzazioni specifiche 3.1 Conduzione su vie navigabili interne a carattere marittimo ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-6 18.1.2022 3.2 Navigazione a mezzo radar ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-7 18.1.2022 4 Requisiti essenziali di competenza per operazioni specifiche 4.1 Esperto di navigazione passeggeri ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-5 18.1.2022 4.2 Esperto di gas naturale liquefatto (GNL) ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-8 18.1.2022 Tabella C Requisiti essenziali in materia di idoneità medica Requisiti di conformità Inizio dell’applicazione Esame di idoneità medica ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-2 18.1.2022 »

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Il Regolamento UE 2022/184 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della navigazione interna e deve conformarsi alle risoluzioni CESNI, agli standard di idoneità medica e alle procedure di omologazione dei simulatori. Enti di formazione, autorità marittime nazionali e professionisti della navigazione consultano questa normativa per comprendere i requisiti di competenza operativa, gestionale e per autorizzazioni specifiche (radar, vie navigabili marittimo-fluviali, GNL).

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