Regolamento delegato (UE) 2022/184 della Commissione del 22 novembre 2021 che modifica l’allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Quali sono le norme tecniche di riferimento per gli esami pratici, l'omologazione dei simulatori e l'idoneità medica nel settore della navigazione interna secondo il Regolamento UE 2022/184?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2022/184 modifica l'allegato IV della direttiva sulla navigazione interna (2017/2397) per aggiornare i riferimenti alle norme tecniche del CESNI (Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna). La normativa si applica a tutti gli Stati membri dell'UE e dello SEE e riguarda i professionisti della navigazione interna (capitani, piloti, operatori) che devono ottenere o rinnovare le loro qualifiche professionali. In pratica, stabilisce che gli esami pratici, l'omologazione dei simulatori e i controlli di idoneità medica devono conformarsi alle risoluzioni CESNI 2018 specificate (risoluzioni 2018-II-2 fino a 2018-II-15), garantendo standard uniformi in tutta Europa. La data di applicazione è il 18 gennaio 2022, quindi le autorità competenti degli Stati membri devono verificare che i centri di formazione e gli enti certificatori rispettino questi standard tecnici aggiornati.
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Riferimento normativo
Regolamento delegato (UE) 2022/184 della Commissione del 22 novembre 2021 che modifica l’allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2022/184 of 22 November 2021 amending Annex IV to Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Testo normativo
11.2.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 30/3
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/184 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2021
che modifica l’allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 32,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente all’articolo 32 della direttiva (UE) 2017/2397, qualora gli atti delegati adottati ai sensi della direttiva facciano riferimento a norme, la Commissione è tenuta a fare o ad aggiornare il pertinente riferimento e a inserire la data di applicazione nell’allegato IV.
(2)
La direttiva delegata (UE) 2020/12 della Commissione, del 2 agosto 2019, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica
(
2
)
, fa riferimento alle norme del Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI).
(3)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53
.
(
2
)
GU L 6 del 10.1.2020, pag. 15
.
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
Prescrizioni applicabili
Tabella A
Oggetto, articolo
Requisiti di conformità
Inizio dell’applicazione
Esami pratici, articolo 17, paragrafo 4
ES-QIN 2018, in particolare le risoluzioni CESNI 2018-II-9, 2018-II-10, 2018-II-11, 2018-II-12 e 2018-II-13
18.1.2022
Omologazione dei simulatori, articolo 21, paragrafo 2
ES-QIN 2018, in particolare le risoluzioni CESNI 2018-II-14 e 2018-II-15
18.1.2022
Caratteristiche e condizioni di utilizzo dei registri, articolo 25, paragrafo 2
Tabella B
Voce
Requisiti essenziali di competenza
Requisiti di conformità
Inizio dell’applicazione
1
Requisiti essenziali di competenza a livello operativo
ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-3
18.1.2022
2
Requisiti essenziali di competenza a livello di gestione
ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-4
18.1.2022
3
Requisiti essenziali di competenza in materia di autorizzazioni specifiche
3.1
Conduzione su vie navigabili interne a carattere marittimo
ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-6
18.1.2022
3.2
Navigazione a mezzo radar
ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-7
18.1.2022
4
Requisiti essenziali di competenza per operazioni specifiche
4.1
Esperto di navigazione passeggeri
ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-5
18.1.2022
4.2
Esperto di gas naturale liquefatto (GNL)
ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-8
18.1.2022
Tabella C
Requisiti essenziali in materia di idoneità medica
Requisiti di conformità
Inizio dell’applicazione
Esame di idoneità medica
ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-2
18.1.2022
»
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Il Regolamento UE 2022/184 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della navigazione interna e deve conformarsi alle risoluzioni CESNI, agli standard di idoneità medica e alle procedure di omologazione dei simulatori. Enti di formazione, autorità marittime nazionali e professionisti della navigazione consultano questa normativa per comprendere i requisiti di competenza operativa, gestionale e per autorizzazioni specifiche (radar, vie navigabili marittimo-fluviali, GNL).
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