Regolamento di esecuzione (UE) 2021/179 della Commissione dell'8 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Dalmatinska panceta» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/179 riguardo alla registrazione della "Dalmatinska panceta"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/179 della Commissione europea, pubblicato il 16 febbraio 2021, registra il nome "Dalmatinska panceta" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo atto normativo si applica ai produttori e commercianti di pancetta che operano in Croazia e intendono utilizzare questa denominazione protetta, garantendo loro l'esclusività nell'uso del nome per il prodotto specifico. La registrazione avviene secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la domanda croata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuno Stato membro ha presentato opposizione entro i termini previsti. In pratica, solo i produttori che rispettano le specifiche tecniche e geografiche della Dalmatinska panceta possono utilizzare questa denominazione, proteggendo così il prodotto da imitazioni e garantendo ai consumatori l'autenticità e la qualità del prodotto stesso.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/179 della Commissione dell'8 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Dalmatinska panceta» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/179 of 8 February 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Dalmatinska panceta’ (PGI))
Testo normativo
16.2.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 53/97
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/179 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Dalmatinska panceta» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Dalmatinska panceta» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Dalmatinska panceta» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Dalmatinska panceta» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 309 del 18.9.2020, pag. 13
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/179 rappresenta un atto di registrazione nel sistema delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP), disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Le aziende agroalimentari e i commercianti che operano nel settore dei prodotti a base di carne devono conoscere le norme sulla protezione geografica, la classificazione nella classe 1.2 (prodotti a base di carne cotti, salati, affumicati), e le implicazioni sulla commercializzazione e sulla concorrenza sleale nel mercato unico europeo.
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