Regolamento di esecuzione (UE) 2021/170 della Commissione del 9 febbraio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Qual è la classificazione doganale della bottiglia in vetro a forma di teschio descritta nel Regolamento UE 2021/170 e quali sono i criteri utilizzati per determinarla?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2021/170 della Commissione del 9 febbraio 2021 stabilisce la classificazione di specifiche merci nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle tariffe doganali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In questo caso specifico, la bottiglia in vetro prodotto meccanicamente a forma di teschio (altezza 9,5 cm, capacità 180 ml) è classificata nel codice NC 7013 49 99, ovvero come oggetto di vetro per la tavola e la cucina, anziché come bottiglia per il trasporto o l'imballaggio. La classificazione è determinata sulla base delle caratteristiche oggettive dell'articolo: la forma particolare, il tappo in sughero non sigillato che non aderisce perfettamente all'apertura, e l'inadeguatezza della chiusura a garantire l'impermeabilità durante il trasporto. Questi elementi escludono la classificazione nella voce 7010 (bottiglie per trasporto/imballaggio) e portano invece alla voce 7013 (oggetti di vetro per tavola e cucina). Il regolamento prevede inoltre un periodo di tre mesi durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti precedentemente rilasciate e non conformi al presente regolamento possono ancora essere invocate dai titolari.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/170 della Commissione del 9 febbraio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/170 of 9 February 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
15.2.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 50/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/170 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2021
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. È opportuno che tale periodo sia fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2021
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (Codice NC)
Motivi
(1)
(2)
(3)
Bottiglia in vetro prodotto meccanicamente, a forma di teschio, di altezza pari a 9,5 cm circa e di capacità nominale pari a 180 ml. La bottiglia presenta un collo corto (di circa 1,5 cm di lunghezza e di diametro dell’apertura di 2 cm) e un tappo non sigillato in sughero che non aderisce perfettamente all’apertura della bottiglia.
(Cfr. immagine)
(
*1
)
7013 49 99
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7013 , 7013 49 e 7013 49 99 .
In base alle sue caratteristiche oggettive (la forma specifica dell’articolo, il tappo di sughero che non aderisce perfettamente alle pareti del collo della bottiglia e la chiusura in sughero non sigillato), l’articolo non è destinato ad essere utilizzato comunemente a fini commerciali per il trasporto o l’imballaggio di merci ai sensi della voce 7010 . La chiusura in sughero non è idonea a garantire che il contenuto non filtri o fuoriesca durante il trasporto. La forma della bottiglia e il tappo che non aderisce perfettamente rendono l’articolo simile a un decanter o a una oliera o acetiera da tavola, che sono oggetti di vetro per la tavola o la cucina diversi dagli oggetti delle voci 7010 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 7010 , primo paragrafo e quinto paragrafo, esclusione c) e le note esplicative del SA relative alla voce 7013 , primo paragrafo, 1)]. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 7010 come bottiglia di vetro del tipo utilizzato per il trasporto o l’imballaggio.
L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7013 49 99 come oggetto di vetro per la tavola, la cucina o usi simili, diverso dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 .
(
*1
)
L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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La nomenclatura combinata e il codice doganale dell'Unione (Regolamento UE 952/2013) sono i riferimenti normativi per la classificazione tariffaria delle merci. Importatori, esportatori e operatori doganali consultano questi regolamenti di esecuzione per determinare correttamente i codici NC, le aliquote tariffarie applicabili e le informazioni tariffarie vincolanti. La corretta classificazione è essenziale per il calcolo dei dazi doganali e per la conformità alle normative commerciali internazionali.
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