Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0154/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette«Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP)

Pubblicato: 03/02/2021 In vigore dal: 03/02/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 riguardo alla registrazione del "Loukaniko Pitsilias"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 della Commissione europea, pubblicato il 3 febbraio 2021, registra il nome "Λουκάνικο Πιτσιλιάς" (Loukaniko Pitsilias) come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un prodotto a base di carne (cotto, salato, affumicato ecc.) originario di Cipro, che ha presentato domanda di registrazione secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012.

La registrazione è avvenuta senza opposizioni: la domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 settembre 2020, e poiché nessuno Stato membro o soggetto interessato ha presentato dichiarazione di opposizione entro i termini previsti, la Commissione ha proceduto all'iscrizione nel registro. Questo significa che solo i produttori ciprioti che rispettano le specifiche tecniche del disciplinare potranno utilizzare questa denominazione protetta.

Per le aziende produttrici cipriote, la registrazione IGP rappresenta una protezione legale a livello europeo contro l'uso non autorizzato del nome e consente di commercializzare il prodotto con una garanzia di origine geografica riconosciuta. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette«Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/154 of 3 February 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Λουκάνικο Πιτσιλιάς’ (Loukaniko Pitsilias) (PGI)

Testo normativo

10.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 46/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/154 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) presentata da Cipro è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2021 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 322 del 30.9.2020, pag. 45 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2021/154 riguarda la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il regime di qualità dell'UE, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, commercialisti e operatori del settore agroalimentare consultano questa normativa per comprendere le procedure di protezione geografica, i diritti esclusivi di utilizzo della denominazione e le modalità di commercializzazione di prodotti con marchio geografico protetto.

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