Regolamento di esecuzione (UE) 2021/153 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/153 riguardo alla registrazione della "Lountza Pitsilias"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/153 della Commissione europea, entrato in vigore il 10 febbraio 2021, registra il nome "Λούντζα Πιτσιλιάς" (Lountza Pitsilias) come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un prodotto a base di carne (cotto, salato, affumicato) originario di Cipro, classificato nella categoria 1.2 dei prodotti a base di carne secondo la normativa UE. La registrazione è avvenuta senza opposizioni da parte di terzi, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In pratica, questo significa che solo i produttori ciprioti che rispettano specifiche caratteristiche e processi produttivi possono utilizzare questa denominazione, garantendo ai consumatori l'autenticità e la provenienza geografica del prodotto. Per le aziende produttrici, l'IGP rappresenta uno strumento di tutela commerciale e di valorizzazione del prodotto sul mercato europeo.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/153 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/153 of 3 February 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Λούντζα Πιτσιλιάς’ (Lountza Pitsilias) (PGI)
Testo normativo
10.2.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 46/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/153 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) presentata da Cipro è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 322 del 30.9.2020, pag. 49
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/153 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) secondo il regime di qualità dell'UE. È rilevante per produttori alimentari, esportatori e commercialisti che operano nel settore agroalimentare, in quanto disciplina la registrazione, la tutela e l'utilizzo legittimo dei marchi geografici protetti nel mercato europeo.
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