Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0150/2022

Regolamento delegato (UE) 2022/150 della Commissione del 17 novembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda il volume di aringhe che possono essere importate nell’ambito del contingente tariffario 09.0006

Pubblicato: 17/11/2021 In vigore dal: 17/11/2021 Documento ufficiale

Qual è il nuovo volume del contingente tariffario per l'importazione di aringhe nell'UE e come si applica retroattivamente?

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Il Regolamento delegato (UE) 2022/150 modifica il contingente tariffario per l'aringa (numero d'ordine 09.0006) aumentando il volume massimo importabile da 31.888 a 33.496 tonnellate annue. Questa modifica deriva da un accordo tra l'Unione europea e la Norvegia sottoscritto secondo le regole GATT 1994, necessario per adattare i contingenti dopo la Brexit. Il regolamento si applica agli importatori di prodotti ittici e alle aziende che operano nel commercio di aringhe verso l'UE, con effetto immediato dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Per il periodo contingentale in corso al momento dell'entrata in vigore, il volume aggiuntivo (1.608 tonnellate) viene assegnato agli operatori secondo l'ordine cronologico delle dichiarazioni doganali; chi aveva già importato fuori contingente può richiedere il rimborso della differenza di dazio pagata, nel limite della disponibilità residua.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2022/150 della Commissione del 17 novembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda il volume di aringhe che possono essere importate nell’ambito del contingente tariffario 09.0006 EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2022/150 of 17 November 2021 amending Council Regulation (EC) No 32/2000 as regards the volume of herring that may be imported under tariff quota 09.0006

Testo normativo

4.2.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 25/9 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/150 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda il volume di aringhe che possono essere importate nell’ambito del contingente tariffario 09.0006 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 10 bis , considerando quanto segue: (1) L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»), concluso con la decisione (UE) 2021/803 del Consiglio ( 2 ) , modifica un contingente tariffario per l’aringa con riguardo al volume da importare. L’accordo è entrato in vigore il 10 maggio 2021. (2) Tale modifica dovrebbe trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 32/2000. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000. (4) Data l’urgenza di applicare detto accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Poiché la modifica apportata dal presente regolamento si applica al periodo contingentale in corso il giorno dell’entrata in vigore del regolamento stesso, è necessario stabilire disposizioni transitorie per tale periodo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000, nella riga relativa al numero d’ordine 09.0006, nella colonna «Volume del contingente», il volume «31 888 tonnellate» è sostituito da «33 496 tonnellate». Articolo 2 Disposizioni transitorie per il periodo contingentale in corso 1.   Il volume disponibile per il resto del periodo contingentale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento è pari alla differenza tra il volume contingentale modificato dal presente regolamento e il volume del contingente già assegnato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, il contingente applicabile il 3 febbraio 2022 è esaurito, il nuovo volume contingentale disponibile è assegnato agli operatori secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle loro dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Agli operatori che hanno importato le loro merci fuori contingente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è rimborsata, su loro richiesta e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta, la differenza di dazio già pagata. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1 . ( 2 ) Decisione (UE) 2021/803 del Consiglio, del 10 maggio 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea ( GU L 181 del 21.5.2021, pag. 1 ).

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Il regolamento riguarda contingenti tariffari, quote di importazione e tariffe doganali consolidate al GATT, strumenti essenziali per chi gestisce commercio internazionale di prodotti ittici. Gli operatori economici e i consulenti doganali devono conoscere le modalità di gestione dei contingenti, le dichiarazioni di immissione in libera pratica e i rimborsi di dazi per applicare correttamente questa normativa alle importazioni di aringhe.

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