Regolamento di esecuzione (UE) 2021/147 della Commissione del 2 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Český modrý mák» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/147 riguardo alla registrazione di "Český modrý mák"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/147 della Commissione europea del 2 febbraio 2021 registra il nome "Český modrý mák" (papavero blu ceco) come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo atto normativo si applica ai produttori e commercianti di spezie e prodotti affini provenienti dalla Repubblica Ceca che desiderano utilizzare questa denominazione protetta. La registrazione avviene a seguito della domanda presentata dalla Cechia e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che siano state presentate opposizioni entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. In pratica, il prodotto "Český modrý mák" rientra nella classe 1.8 (altre spezie e prodotti simili) e beneficia della protezione geografica, il che significa che solo i produttori della regione ceca possono utilizzare questa denominazione, garantendo ai consumatori l'autenticità e l'origine del prodotto. Per le aziende interessate, questa registrazione rappresenta un vantaggio competitivo e una tutela contro l'uso fraudolento della denominazione da parte di produttori di altre regioni.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/147 della Commissione del 2 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Český modrý mák» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/147 of 2 February 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Český modrý mák’ (PGI))
Testo normativo
9.2.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 44/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/147 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Český modrý mák» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Český modrý mák» presentata dalla Cechia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Český modrý mák» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Český modrý mák» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 317 del 25.9.2020, pag. 31
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/147 disciplina le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il regime di qualità stabilito dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, rappresentando il quadro normativo di riferimento per la protezione dei prodotti agroalimentari europei. Aziende produttrici, associazioni di categoria e operatori commerciali consultano questa normativa per comprendere i requisiti di registrazione, i diritti esclusivi di utilizzo della denominazione e le modalità di controllo sulla conformità dei prodotti alle specifiche tecniche.
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