Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0147/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/147 della Commissione del 2 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Český modrý mák» (IGP)

Pubblicato: 02/02/2021 In vigore dal: 02/02/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/147 riguardo alla registrazione di "Český modrý mák"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/147 della Commissione europea del 2 febbraio 2021 registra il nome "Český modrý mák" (papavero blu ceco) come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo atto normativo si applica ai produttori e commercianti di spezie e prodotti affini provenienti dalla Repubblica Ceca che desiderano utilizzare questa denominazione protetta. La registrazione avviene a seguito della domanda presentata dalla Cechia e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che siano state presentate opposizioni entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. In pratica, il prodotto "Český modrý mák" rientra nella classe 1.8 (altre spezie e prodotti simili) e beneficia della protezione geografica, il che significa che solo i produttori della regione ceca possono utilizzare questa denominazione, garantendo ai consumatori l'autenticità e l'origine del prodotto. Per le aziende interessate, questa registrazione rappresenta un vantaggio competitivo e una tutela contro l'uso fraudolento della denominazione da parte di produttori di altre regioni.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/147 della Commissione del 2 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Český modrý mák» (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/147 of 2 February 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Český modrý mák’ (PGI))

Testo normativo

9.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 44/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/147 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Český modrý mák» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Český modrý mák» presentata dalla Cechia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Český modrý mák» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Český modrý mák» (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2021 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 317 del 25.9.2020, pag. 31 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2021/147 disciplina le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il regime di qualità stabilito dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, rappresentando il quadro normativo di riferimento per la protezione dei prodotti agroalimentari europei. Aziende produttrici, associazioni di categoria e operatori commerciali consultano questa normativa per comprendere i requisiti di registrazione, i diritti esclusivi di utilizzo della denominazione e le modalità di controllo sulla conformità dei prodotti alle specifiche tecniche.

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