Regolamento di esecuzione (UE) 2025/135 della Commissione, del 21 gennaio 2025, relativo alla registrazione dell’indicazione geografica Ġbejna tan-nagħaġ (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/135 sulla registrazione della Ġbejna tan-nagħaġ?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/135 della Commissione europea, del 21 gennaio 2025, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica "Ġbejna tan-nagħaġ" (DOP - Denominazione di Origine Protetta) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. Si applica a questo prodotto maltese, che acquisisce così la protezione giuridica a livello comunitario secondo le norme del regolamento (UE) 2024/1143. La registrazione avviene a seguito della domanda presentata da Malta prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, e nessuno Stato membro ha presentato opposizione durante la fase di pubblicazione. In pratica, ciò significa che solo i produttori autorizzati nella zona geografica di origine possono utilizzare questa denominazione, garantendo ai consumatori l'autenticità e la qualità del prodotto. Per le aziende maltesi del settore agroalimentare, questa protezione rappresenta un vantaggio competitivo significativo nei mercati dell'UE, prevenendo l'uso improprio della denominazione da parte di concorrenti e tutelando il valore commerciale del marchio geografico.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/135 della Commissione, del 21 gennaio 2025, relativo alla registrazione dell’indicazione geografica Ġbejna tan-nagħaġ (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/135 of 21 January 2025 on the registration of the geographical indication Ġbejna tan-nagħaġ (PDO) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/135
28.1.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/135 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2025
relativo alla registrazione dell’indicazione geografica «Ġbejna tan-nagħaġ» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Ġbejna tan-nagħaġ», presentata da Malta e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Ġbejna tan-nagħaġ» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Ġbejna tan-nagħaġ» (DOP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
).
(
3
)
GU C, C/2024/5348, 2.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5348/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/135/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2025/135 riguarda le indicazioni geografiche protette (DOP), la registrazione nel registro dell'Unione europea e la protezione dei prodotti agroalimentari secondo il regolamento (UE) 2024/1143. Operatori del settore alimentare, esportatori e produttori maltesi consultano questa normativa per comprendere i diritti di esclusiva sulla denominazione geografica, i vincoli territoriali di produzione e le modalità di tutela contro l'uso non autorizzato della denominazione nei mercati comunitari.
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