Regolamento UE 0131/2022
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/131 della Commissione del 24 gennaio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Carne Ramo Grande» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/131 sulla registrazione della "Carne Ramo Grande"?
Il provvedimento si applica a tutti gli Stati membri dell'UE ed è direttamente applicabile dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. La registrazione è stata effettuata secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dopo che la domanda presentata dal Portogallo è stata pubblicata e nessuno Stato membro ha presentato dichiarazioni di opposizione.
Per i produttori e i commercianti, questa registrazione DOP conferisce protezione legale al nome "Carne Ramo Grande" in tutta l'UE, impedendo l'uso non autorizzato del marchio e garantendo che solo i prodotti conformi alle specifiche tecniche possono portare questa denominazione. Ciò rappresenta un valore aggiunto per la commercializzazione e la tutela della qualità del prodotto nel mercato europeo.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/131 della Commissione del 24 gennaio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Carne Ramo Grande» (DOP) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/131 of 24 January 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Carne Ramo Grande’ (PDO)
Testo normativo
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0131/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardIl Regolamento (UE) 2022/131 riguarda la registrazione di denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori devono conoscere le norme sulla protezione dei marchi geografici, la conformità alle specifiche tecniche e le procedure di opposizione per garantire la corretta commercializzazione dei prodotti tutelati nel mercato UE.