Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0131/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/131 della Commissione del 24 gennaio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Carne Ramo Grande» (DOP)

Pubblicato: 24/01/2022 In vigore dal: 24/01/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/131 sulla registrazione della "Carne Ramo Grande"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/131 della Commissione europea del 24 gennaio 2022 registra il nome "Carne Ramo Grande" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. La registrazione riguarda un prodotto alimentare portoghese classificato nella categoria delle carni fresche e frattaglie, secondo la classe 1.1 dell'allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Il provvedimento si applica a tutti gli Stati membri dell'UE ed è direttamente applicabile dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. La registrazione è stata effettuata secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dopo che la domanda presentata dal Portogallo è stata pubblicata e nessuno Stato membro ha presentato dichiarazioni di opposizione.

Per i produttori e i commercianti, questa registrazione DOP conferisce protezione legale al nome "Carne Ramo Grande" in tutta l'UE, impedendo l'uso non autorizzato del marchio e garantendo che solo i prodotti conformi alle specifiche tecniche possono portare questa denominazione. Ciò rappresenta un valore aggiunto per la commercializzazione e la tutela della qualità del prodotto nel mercato europeo.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/131 della Commissione del 24 gennaio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Carne Ramo Grande» (DOP) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/131 of 24 January 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Carne Ramo Grande’ (PDO)

Testo normativo

31.1.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 20/207 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/131 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Carne Ramo Grande» (DOP) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Carne Ramo Grande» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Carne Ramo Grande» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Carne Ramo Grande» (DOP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2022 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 398 dell'1.10.2021, pag. 40 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2022/131 riguarda la registrazione di denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori devono conoscere le norme sulla protezione dei marchi geografici, la conformità alle specifiche tecniche e le procedure di opposizione per garantire la corretta commercializzazione dei prodotti tutelati nel mercato UE.

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