Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0129/2020

Regolamento delegato (UE) 2020/129 della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica la soglia di vulnerabilità di cui all’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

Pubblicato: 26/11/2019 In vigore dal: 26/11/2019 Documento ufficiale

Qual è lo scopo del Regolamento UE 2020/129 e come modifica il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2020/129 modifica la soglia di vulnerabilità applicabile nel sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell'Unione europea. In particolare, aumenta la soglia dal 6,5% al 7,4%, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Questa modifica si è resa necessaria perché tra il 2015 e il 2019 ben 21 paesi sono stati esclusi dall'elenco dei beneficiari dell'SPG, modificando sostanzialmente la composizione del sistema. La soglia di vulnerabilità serve a identificare quali paesi beneficiari possono accedere al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, basandosi sulla loro mancanza di diversificazione commerciale e insufficiente integrazione nel commercio internazionale. Il criterio si misura calcolando se le importazioni di determinati prodotti da un paese rappresentano meno della soglia percentuale rispetto al totale delle importazioni dall'Unione da tutti i paesi SPG. L'aumento dal 6,5% al 7,4% mantiene proporzionalmente lo stesso peso della soglia originaria, compensando la riduzione del 12,2% delle importazioni totali dovuta all'esclusione dei 21 paesi. Questo regolamento riguarda direttamente le aziende esportatrici nei paesi beneficiari dell'SPG e gli importatori europei, poiché determina quali agevolazioni tariffarie rimangono disponibili.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2020/129 della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica la soglia di vulnerabilità di cui all’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2020/129 of 26 November 2019 amending the vulnerability threshold set out in point 1(b) of Annex VII to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and the Council applying a scheme of generalised tariff preferences

Testo normativo

31.1.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 27/8 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/129 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2019 che modifica la soglia di vulnerabilità di cui all’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate (SPG) può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo se è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell’allegato VII. (2) Ai sensi dell’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, per paese vulnerabile s’intende un paese le cui importazioni nell’Unione di prodotti elencati nell’allegato IX rappresentano meno del 6,5 % in valore di tutte le importazioni nell’Unione da paesi beneficiari dell’SPG, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi. (3) Se l’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG è modificato, il regolamento (UE) n. 978/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l’allegato VII al fine di rivedere la soglia di vulnerabilità definita all’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso della soglia di vulnerabilità nel determinare se i paesi sono considerati vulnerabili, indipendentemente dalle modifiche apportate all’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG. Conformemente all’allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012, il peso della soglia di vulnerabilità è il valore delle importazioni totali nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato IX da tutti i paesi beneficiari dell’SPG calcolato come media. (4) Il regolamento delegato (UE) 2015/602 della Commissione ( 2 ) ha modificato la soglia di vulnerabilità applicabile dal 1 o gennaio 2015 portandola dal 2 % al 6,5 %. (5) Tra l’ultima revisione della soglia di vulnerabilità nel 2015 e il 1 o gennaio 2019 l’elenco dei beneficiari dell’SPG di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 è stato modificato in modo sostanziale in quanto 21 paesi sono stati esclusi. Risulta pertanto necessario modificare la soglia di vulnerabilità di cui all’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012. (6) A seguito delle modifiche dell’elenco di paesi di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 tra l’ultima modifica del criterio di vulnerabilità nel 2015 e 1 o gennaio 2019, il totale delle importazioni nell’Unione dei prodotti di cui all’allegato IX da tutti i paesi beneficiari dell’SPG, considerato come media, diminuirebbe del 12,2 %. Pertanto, un aumento della soglia di vulnerabilità dal 6,5 % al 7,4 % a decorrere dal 1 o gennaio 2019 manterrebbe, in proporzione, lo stesso peso della soglia di vulnerabilità stabilita nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012. (7) Per tenere conto delle date effettive delle modifiche dell’elenco di paesi di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 e dell’impatto sulla vulnerabilità dei paesi beneficiari, tale soglia diventa effettiva a decorrere dal 1 o gennaio 2019, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, la soglia «6,5 %» è sostituita da «7,4 %». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2019. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2015/602 della Commissione, del 9 febbraio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soglia di vulnerabilità definita all’allegato VII, punto 1, lettera b) di tale regolamento ( GU L 100 del 17.4.2015, pag. 8 ).

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Il Regolamento UE 2020/129 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio internazionale con paesi in via di sviluppo e necessita di comprendere le preferenze tariffarie generalizzate, la vulnerabilità commerciale e i criteri di accesso ai regimi agevolati SPG. Importatori, esportatori e consulenti commerciali lo consultano per valutare l'applicabilità delle riduzioni daziali, la diversificazione delle importazioni e l'impatto delle modifiche nell'elenco dei paesi beneficiari sul regime preferenziale.

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