Regolamento di esecuzione (UE) 2021/126 della Commissione del 28 gennaio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rudarska greblica» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/126 riguardo alla registrazione di "Rudarska greblica"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/126 della Commissione europea, emanato il 28 gennaio 2021, registra il nome "Rudarska greblica" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un prodotto alimentare della classe 2.3, ovvero prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria, presentato dalla Croazia come domanda di registrazione. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e segue la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea senza che fossero state presentate opposizioni entro i termini previsti. Il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE a partire dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/126 della Commissione del 28 gennaio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rudarska greblica» (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/126 of 28 January 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Rudarska greblica’ (PGI)
Testo normativo
4.2.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 40/2
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/126 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rudarska greblica» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Rudarska greblica» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Rudarska greblica» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Rudarska greblica» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 309 del 18.9.2020, pag. 17
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/126 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) secondo il regime di qualità dell'UE. Produttori e aziende alimentari che operano in Croazia o commercializzano prodotti con questa IGP devono rispettare i disciplinari di produzione e le norme sulla tracciabilità previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina anche la registrazione, la tutela legale e le procedure di opposizione per i marchi geografici protetti.
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