Regolamento di esecuzione (UE) 2025/116 della Commissione, del 16 gennaio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Jidvei (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/116 riguardo all'indicazione geografica Jidvei?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/116 della Commissione europea, del 16 gennaio 2025, iscrive l'indicazione geografica "Jidvei" (DOP - Denominazione di Origine Protetta) nel registro ufficiale delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. Si applica ai prodotti agricoli e vinicoli provenienti dalla Romania che portano questa denominazione, garantendo loro protezione a livello comunitario. La registrazione è avvenuta secondo le procedure previste dal regolamento (UE) 2024/1143, dopo che la domanda presentata dalla Romania è stata pubblicata e nessuno ha presentato opposizioni entro i termini previsti. In pratica, questo significa che i produttori autorizzati nella zona geografica di Jidvei potranno utilizzare questa denominazione protetta, garantendo ai consumatori l'autenticità e l'origine del prodotto, mentre è vietato ai produttori di altre zone di utilizzare questa indicazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/116 della Commissione, del 16 gennaio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Jidvei (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/116 of 16 January 2025 on the registration of the geographical indication Jidvei (PDO) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/116
23.1.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/116 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2025
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Jidvei» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Jidvei», presentata dalla Romania e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Jidvei» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Jidvei» (DOP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (
GU L 347 del 20.12.2013
,
pag. 671, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
).
(
3
)
GU C, C/2024/5686, 24.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5686/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/116/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0116/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento (UE) 2025/116 riguarda la registrazione di indicazioni geografiche protette (DOP/IGP), disciplinate dal regolamento (UE) 2024/1143 su vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. È rilevante per produttori, esportatori e commercianti che operano nel settore agroalimentare e devono rispettare le norme sulla protezione delle denominazioni geografiche e sulla tracciabilità dei prodotti con indicazione geografica.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.