Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0107/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/107 della Commissione del 9 gennaio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Châtaigne des Cévennes» (DOP)

Pubblicato: 09/01/2023 In vigore dal: 09/01/2023 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/107 riguardo alla registrazione della "Châtaigne des Cévennes"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/107 della Commissione europea, entrato in vigore il 9 gennaio 2023, registra il nome "Châtaigne des Cévennes" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione riguarda un prodotto ortofrutticolo della classe 1.6 (ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati) originario della Francia, specificamente della regione delle Cévennes. La registrazione è stata effettuata secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di opposizioni entro il termine stabilito. Per le aziende produttrici e i commercianti, questa registrazione significa che solo i produttori ubicati nella zona geografica delimitata delle Cévennes e che rispettano specifiche condizioni di produzione possono utilizzare questa denominazione, garantendo ai consumatori l'autenticità e la qualità del prodotto. La DOP rappresenta una protezione legale contro l'uso non autorizzato del nome e conferisce un valore aggiunto commerciale al prodotto nel mercato europeo.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/107 della Commissione del 9 gennaio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Châtaigne des Cévennes» (DOP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/107 of 9 January 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Châtaigne des Cévennes’ (PDO))

Testo normativo

16.1.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 13/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/107 DELLA COMMISSIONE del 9 gennaio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [« Châtaigne des Cévennes » (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Châtaigne des Cévennes» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Châtaigne des Cévennes» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Châtaigne des Cévennes» (DOP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2023 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 346 del 9.9.2022, pag. 7 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2023/107 disciplina la registrazione delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produttori, distributori e commercianti devono conoscere le regole sulla tracciabilità, l'origine geografica certificata e i vincoli di commercializzazione per prodotti con protezione DOP/IGP, nonché le sanzioni per contraffazione e uso abusivo della denominazione protetta.

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