Regolamento delegato (UE) 2019/94 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie
Quali sono le principali modifiche introdotte dal Regolamento UE 2019/94 alle norme sui giovani agricoltori e agli strumenti finanziari del FEASR?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2019/94 modifica le regole di attuazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), adeguandole alle semplificazioni introdotte dal Regolamento (UE) 2017/2393. La normativa riguarda gli Stati membri e i beneficiari di finanziamenti per lo sviluppo rurale, in particolare giovani agricoltori e fondi di mutualizzazione. Per i giovani agricoltori, il regolamento equipara le condizioni di accesso al finanziamento per chi si insedia congiuntamente ad altri agricoltori rispetto a chi si insedia come unico capo azienda, purché mantengano il controllo dell'azienda secondo le disposizioni nazionali. Inoltre, introduce un periodo di grazia fino a 36 mesi dalla decisione di concessione del sostegno per permettere al beneficiario di acquisire le competenze professionali richieste. Per i fondi di mutualizzazione, la durata dei mutui commerciali utilizzati per la compensazione finanziaria è fissata tra uno e cinque anni. Le modifiche si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2018, allineando le norme settoriali del FEASR con i principi comuni dei fondi strutturali europei.
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Riferimento normativo
Regolamento delegato (UE) 2019/94 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2019/94 of 30 October 2018 amending Delegated Regulation (EU) No 807/2014 supplementing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and introducing transitional provisions
Testo normativo
22.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 19/5
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/94 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2018
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 36, paragrafo 5, e l'articolo 45, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
(
2
)
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 semplificando le norme generali che disciplinano il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Pertanto, gli elementi non essenziali che integrano tali norme generali dovrebbero essere modificati di conseguenza.
(2)
Nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state inserite norme relative all'insediamento congiunto di giovani agricoltori e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), dello stesso regolamento è stata aggiunta la definizione di «data di insediamento».
(3)
Nel regolamento (UE) n. 1305/2013 è stato inserito un nuovo articolo 39
bis
, che prevede il sostegno agli agricoltori attraverso uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore.
(4)
Le norme relative agli strumenti finanziari sono state semplificate, con l'obiettivo di armonizzare le norme settoriali in materia di ammissibilità per i progetti di investimento sostenuti dal FEASR con le norme comuni applicabili a tutti i fondi strutturali e di investimento europei. In particolare, è stata introdotta una deroga a determinate norme generali in materia di ammissibilità applicabili agli investimenti nell'ambito del FEASR, stabilite all'articolo 45, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ferma restando l'applicabilità della legislazione ambientale pertinente.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 807/2014.
(6)
Poiché il regolamento (UE) 2017/2393 ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 a decorrere dal 1
o
gennaio 2018, è opportuno rendere applicabili a decorrere dalla stessa data le corrispondenti modifiche del regolamento delegato (UE) n. 807/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 è così modificato:
(1)
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Giovani agricoltori
1. Le condizioni per l'accesso al finanziamento applicabili a un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 che si insedia in un'azienda agricola come capo della stessa congiuntamente ad altri agricoltori sono equivalenti alle condizioni richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, i giovani agricoltori detengono il controllo dell'azienda conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro.
2. Allorché la domanda di finanziamento riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 esercita il controllo sulla persona giuridica conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori.
Laddove una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti al primo comma si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.
3. Un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno può essere concesso al beneficiario in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale.»;
(2)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione
Allorché la fonte dei fondi per la compensazione finanziaria che i fondi di mutualizzazione devono versare come prevedono gli articoli 38, 39 e 39
bis
del regolamento (UE) n. 1305/2013 è un mutuo commerciale, la durata del mutuo è compresa fra uno e cinque anni.»;
(3)
all'articolo 13, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Ai fini dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, laddove il sostegno è fornito sotto forma di sovvenzioni, si applicano le seguenti norme:».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (
GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (
GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15
).
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Il Regolamento UE 2019/94 è il riferimento normativo per giovani agricoltori, insediamento congiunto, FEASR e strumenti finanziari nel settore agricolo. Consulenti agricoli e amministratori di fondi di mutualizzazione lo consultano per ammissibilità dei beneficiari, periodi di grazia, controllo aziendale e mutui commerciali nel contesto dello sviluppo rurale.
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