Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0092/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 della Commissione del 21 gennaio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 21/01/2022 In vigore dal: 21/01/2022 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi degli Stati membri nella comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati secondo il Regolamento UE 2022/92?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 stabilisce le modalità concrete con cui gli Stati membri devono raccogliere e comunicare i dati sui rifiuti accidentalmente pescati dalle navi da pesca, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/883. La normativa si applica a tutte le navi da pesca che operano nei porti dell'Unione europea e riguarda sia i vettori soggetti alla Direttiva 2002/59/CE (che utilizzano il sistema di notifica anticipata) sia quelli esclusi da tale ambito. Gli Stati membri devono raccogliere dati armonizzati sul volume e sulla massa dei rifiuti, utilizzando metodologie coerenti con il manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti, garantendo comparabilità tra i diversi paesi. In pratica, i dati devono essere comunicati annualmente entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento, suddivisi per tipologia di materiale (plastica, metallo, gomma, legno, tessili e altri rifiuti) e, facoltativamente, per origine (attrezzatura da pesca abbandonata o altri rifiuti marini). La normativa consente agli Stati membri di stimare la massa partendo dal volume (o viceversa) utilizzando coefficienti di densità appropriati, quando la misurazione diretta non sia pratica o economicamente efficiente.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 della Commissione del 21 gennaio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/92 of 21 January 2022 laying down rules for the application of Directive (EU) 2019/883 of the European Parliament and of the Council as regards monitoring data methodologies and the format for reporting passively fished waste (Text with EEA relevance)

Testo normativo

24.1.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 15/16 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/92 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/883, gli Stati membri provvedono affinché i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati siano raccolti e trasmessi alla Commissione. (2) Il manuale di Eurostat sulle statistiche sui rifiuti ( 2 ) dovrebbe servire da base per statistiche sui rifiuti di alta qualità, armonizzate ed efficienti conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) nonché coerenti con la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , consentendo il confronto dei dati tra gli Stati membri. (3) La direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) prevede la comunicazione elettronica della notifica anticipata dei rifiuti, che comprende informazioni sui rifiuti accidentalmente pescati, ed è necessario prevedere una metodologia specifica per la raccolta di informazioni sui rifiuti accidentalmente pescati dalle navi da pesca che sono soggette alla direttiva (UE) 2019/883, ma escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE. (4) Non è sempre possibile o efficace sotto il profilo dei costi misurare sia la massa sia il volume dei rifiuti accidentalmente pescati. Pertanto agli Stati membri dovrebbe essere consentito stimare la massa in funzione del volume o il volume in funzione della massa, utilizzando una stima della densità dei rifiuti accidentalmente pescati adeguata alle circostanze del caso. (5) Al fine di garantire l’omogeneità, la qualità e la comparabilità dei dati raccolti per il monitoraggio del volume e della quantità di rifiuti accidentalmente pescati in tutti gli Stati membri, gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero assumere la forma di regolamenti di esecuzione. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Il metodo di raccolta di dati da parte degli Stati membri sul volume e sulla massa dei rifiuti accidentalmente pescati è coerente con il manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti. 2.   Per le navi da pesca che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE, la raccolta di dati sui rifiuti accidentalmente pescati si basa sulle informazioni fornite nella notifica anticipata dei rifiuti a norma dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883. 3.   Per le navi da pesca che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/59/CE, la raccolta di dati sui rifiuti accidentalmente pescati si basa su uno dei seguenti metodi descritti nel manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti: a) indagini; b) fonti amministrative o altre fonti; c) procedure di stima statistica; d) una combinazione dei metodi di cui alle lettere a), b) e c). Articolo 2 1.   I rifiuti accidentalmente pescati sono comunicati conformemente ai componenti di cui alla tabella 1 dell’allegato. 2.   I rifiuti accidentalmente pescati possono includere attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa, che può essere comunicata separatamente dagli altri rifiuti marini. 3.   La tabella 2 dell’allegato presenta gli elementi obbligatori e facoltativi della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati. 4.   La tabella 3 dell’allegato definisce il formato della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati e il metodo di aggregazione. Articolo 3 1.   Il quantitativo di rifiuti accidentalmente pescati è comunicato in volume e in massa. 2.   Se del caso, la conversione del volume (V) in massa (m) è calcolata con la formula seguente: m = ρ V dove ρ è la densità stimata del materiale (kgm -3 ), m è la massa (kg) e V è il volume (m 3 ). Articolo 4 A decorrere dal 1 o gennaio 2022 gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni per i periodi annuali dal 1 o gennaio al 31 dicembre. Le comunicazioni sono trasmesse per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono state raccolte. Gli Stati membri comunicano i dati raccolti per l’anno 2021 entro il 30 giugno 2022, per quanto più possibile conformemente all’allegato. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116 . ( 2 ) «Manuale sulle statistiche sui rifiuti — Un manuale per la raccolta di dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti» (edizione 2013), Eurostat Methodologies and Working papers , doi:10.2785/4198. ( 3 ) Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti ( GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3 ). ( 5 ) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio ( GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10 ). ALLEGATO Tabella 1 Componenti dei rifiuti accidentalmente pescati Livello 1 Plastica Metallo Gomma Legno Tessili Altri rifiuti Livello 2 — Reti — Boe — Scatole per il pesce — Cavi/corde — Bottiglie — Imballaggi — Reggette — Schiuma — Taniche — Fusti di olio — Fibra di vetro — Sacchi per fertilizzanti e mangimi — Altri oggetti di grandi dimensioni — Fusti di olio — Fili — Latte per vernici — Filtri dell’olio — Altri oggetti — Guanti — Pneumatici e cinghie — Stivali — Altri oggetti — Nasse da pesca — Casse — Pallet — Altri oggetti — Corde — Indumenti e calzature — Altri oggetti — Vetro — Rifiuti medici — Rifiuti sanitari — Altri oggetti Tabella 2 Elementi obbligatori e facoltativi della comunicazione Obbligatorio o facoltativo Descrizione Celle corrispondenti della tabella 3 da comunicare Obbligatorio Massa totale e volume totale di tutti i rifiuti accidentalmente pescati. Celle delle colonne 1 e 4 della riga 1 (carattere in grassetto) Facoltativo Massa e volume dei rifiuti accidentalmente pescati, aggregati in base alla loro origine: ALDFG ( *1 ) e altri rifiuti marini. Tutte le celle della riga 1 Facoltativo Massa e volume dei rifiuti accidentalmente pescati, aggregati per tipo di materiale (plastica, metalli, gomma e altri rifiuti). Tutte le celle delle colonne 1 e 4 Facoltativo Massa e volume dei rifiuti accidentalmente pescati, aggregati per origine e tipo di materiale Tutte le celle della tabella 3 Tabella 3 Formato della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati 1 2 3 4 5 6 Massa totale (tonnellate) ALDFG ( *2 ) (tonnellate) Altri rifiuti marini (tonnellate) Volume totale (m 3 ) ALDFG ( *2 ) (m 3 ) Altri rifiuti marini (m 3 ) 1 Totale A1+A2 A1 = B1+C1+D1+E1 A2 = B2+C2+D2+E2 F1+F2 F1 = G1+H1+I1+J1 F2 = G2+H2+I2+J2 2 Plastica B1+B2 B1 B2 G1+G2 G1 G2 3 Metallo C1+C2 C1 C2 H1+H2 H1 H2 4 Gomma D1+D2 D1 D2 I1+I2 I1 I2 5 Legno, tessili e altri rifiuti E1+E2 E1 E2 J1+J2 J1 J2 ( *1 ) Attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa. ( *2 ) Attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa.

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