Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0089/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione del 21 gennaio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 21/01/2022 In vigore dal: 21/01/2022 Documento ufficiale

Qual è il metodo di calcolo per determinare se una nave ha sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per i rifiuti, secondo il Regolamento UE 2022/89?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2022/89 stabilisce un metodo armonizzato per calcolare se una nave può essere esentata dall'obbligo di conferire tutti i rifiuti al porto di scalo, a condizione che disponga di sufficiente capacità di stoccaggio dedicata. Il calcolo si basa sulla formula UWC (Used Waste Capacity), che confronta la quantità stimata di rifiuti da conservare a bordo con la massima capacità di stoccaggio disponibile, esprimendo il risultato in percentuale. La normativa si applica ai rifiuti prodotti durante la navigazione secondo gli Allegati I, IV, V e VI della Convenzione MARPOL, ma esclude i rifiuti dell'Allegato II MARPOL e i rifiuti accidentalmente pescati. Le soglie di accettabilità variano a seconda del tipo di rifiuto e della destinazione del porto di scalo successivo: ad esempio, per i rifiuti dell'Allegato V (rifiuti solidi), la soglia è del 25% se il porto successivo è nell'UE, ma scende al 20% se il porto è esterno all'UE. Gli Stati membri devono applicare questo metodo in modo uniforme, potendo integrarsi con dati storici della nave o ispezioni a bordo per verificare i tassi effettivi di produzione dei rifiuti.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione del 21 gennaio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/89 of 21 January 2022 laying down rules for the application of Directive (EU) 2019/883 of the European Parliament and of the Council as regards the method to be used for the calculation of sufficient dedicated storage capacity (Text with EEA relevance)

Testo normativo

24.1.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 15/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/89 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, considerando quanto segue: (1) L’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2019/883 prevede una deroga all’obbligo generale di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo al porto di scalo per le navi che dispongono di sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per tutti i rifiuti che sono stati accumulati e che saranno accumulati durante il viaggio previsto fino al successivo porto di scalo. (2) Applicando il metodo di calcolo definito nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter applicare in modo armonizzato le deroghe all’obbligo generale di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo in relazione alla disponibilità di una sufficiente capacità di stoccaggio. (3) Il metodo di calcolo non dovrebbe essere applicato allo smaltimento dei rifiuti di cui all’allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL»). Come stabilito nell’allegato II della convenzione MARPOL, lo smaltimento dei rifiuti è disciplinato dalla convenzione MARPOL prevedendo obbligatoriamente il conferimento di tali rifiuti nel porto di scarico del carico prima che venga caricato un nuovo carico, o consentendo in alternativa lo scarico in mare a determinate condizioni. A seconda della sostanza, il conferimento dei residui del carico disciplinati dall’allegato II della convenzione MARPOL è obbligatorio prima della partenza, fatte salve le procedure e i controlli stabiliti a norma delle regole 13 e 16 dello stesso allegato. I residui del carico di cui all’allegato II della convenzione MARPOL, contenenti sostanze di categoria X, sostanze Y galleggianti persistenti ad alta viscosità e sostanze Y ad alta viscosità o solidificanti, sono disciplinati dall’obbligo di prelavaggio e conferimento di tali rifiuti in un impianto portuale di raccolta di cui alle regole 13 e 16 dell’allegato II della convenzione MARPOL. (4) Il metodo di calcolo non dovrebbe essere applicato ai rifiuti accidentalmente pescati. Non sempre è presente a bordo uno stoccaggio dedicato per questa tipologia di rifiuti e il conferimento di tutti i rifiuti accidentalmente pescati è incentivato dal sistema di recupero dei costi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/883. (5) Al fine di stabilire condizioni uniformi per l’applicazione delle esenzioni dall’obbligo di conferimento dei rifiuti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2019/883, è indispensabile che gli Stati membri applichino una metodologia armonizzata. Gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero pertanto assumere la forma di regolamenti di esecuzione. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Gli Stati membri calcolano la sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), e dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883 utilizzando il metodo di cui all’allegato I del presente regolamento. 2.   Al fine di verificare le informazioni fornite conformemente all’allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883 mediante una stima della produzione a bordo delle diverse tipologie di rifiuti, gli Stati membri tengono conto dei tassi di produzione di rifiuti di cui all’allegato II del presente regolamento. 3.   In aggiunta ai tassi di produzione di rifiuti di cui all’allegato II del presente regolamento, gli Stati membri possono utilizzare uno o entrambi i seguenti criteri per stimare la produzione a bordo di diverse tipologie di rifiuti: a) dati storici relativi ai rifiuti prodotti sulla base dei moduli di notifica anticipata dei rifiuti e delle ricevute di conferimento dei rifiuti disponibili per la nave in questione; b) ispezioni a bordo per ottenere informazioni sui precedenti tassi di produzione di rifiuti, informazioni dettagliate sulla gestione dei rifiuti a bordo e dati specifici relativi alle apparecchiature o alle aree commerciali che incidono sul tasso effettivo di produzione di rifiuti. Articolo 2 Il metodo di calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata di cui all’allegato I del presente regolamento non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti: a) tipologie di rifiuti di cui all’allegato II della convenzione MARPOL; b) rifiuti accidentalmente pescati. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116 . ALLEGATO I Metodo di calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dei rifiuti dedicata 1. Il metodo utilizza un calcolo aritmetico basato sulle quantità stimate di rifiuti conservati a bordo in rapporto alla massima capacità di stoccaggio dedicata. 2. La capacità di rifiuti utilizzata ( Used Waste Capacity , «UWC»), stimata al momento dell’invio della notifica anticipata dei rifiuti al porto di scalo ed espressa in percentuale della massima capacità di stoccaggio dedicata, non deve superare una soglia predefinita. 3. L’UWC deve essere calcolata con la formula seguente: 4. L’UWC deve rispettare le condizioni seguenti: UWC (%) < soglia dove: A è la quantità stimata di tipologia di rifiuti da conservare a bordo al momento della partenza dal porto di scalo (espressa in m 3 ); M è la massima capacità di stoccaggio dedicata (espressa in m 3 ); la soglia è il valore indicato nella tabella 1 per la tipologia di rifiuti corrispondente e per il successivo porto di scalo. Tabella 1 Soglie Porto di scalo successivo Allegato I della convenzione MARPOL Allegato IV della convenzione MARPOL Allegato V della convenzione MARPOL Allegato VI della convenzione MARPOL Il porto di scalo successivo è un porto dell’UE o rientra nel «gruppo di porti aggiuntivi selezionati». 50 % 50 % 25 % 75 % Il porto di scalo successivo non è un porto dell’UE e non rientra nel «gruppo di porti aggiuntivi selezionati». 25 % 50 % 20 % 25 % 5. Ai fini dell’utilizzo del metodo di calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dei rifiuti dedicata si applica quanto segue: a) il porto di scalo, indicato nel modulo di notifica anticipata dei rifiuti di cui all’allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883, è il porto in cui la nave è diretta e a cui viene inviata la notifica anticipata dei rifiuti a norma dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883; b) il porto di scalo successivo è il porto in cui sarà fatto scalo dopo la partenza, indicato al punto 2.5 del modulo di notifica anticipata dei rifiuti di cui all’allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883; c) la quantità indicata nella sesta colonna «Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo» del punto 3 del modulo di notifica anticipata dei rifiuti di cui all’allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883 si riferisce ai rifiuti prodotti e destinati ad essere smaltiti in un impianto portuale di raccolta. I quantitativi che possono essere legalmente scaricati non devono essere inclusi nel valore comunicato. 6. Il «gruppo di porti aggiuntivi selezionati» comprende i porti che devono essere considerati porti dell’UE ai fini dell’applicazione delle soglie di cui alla tabella 1. I porti inclusi in questo gruppo sono tutti i porti situati in: Islanda, Norvegia, Regno Unito (comprese Isola di Man, Isole Normanne e Gibilterra) e i porti russi situati nel Mar Baltico. 7. Nei primi due anni di applicazione del presente regolamento, l’UWC calcolata ai sensi del terzo punto del presente allegato può essere considerata indicativa delle seguenti tipologie di rifiuti residui del carico: a) MARPOL allegato I — Idrocarburi: acque oleose di lavaggio delle cisterne; b) MARPOL allegato I — Idrocarburi: acque di zavorra sporche; c) MARPOL allegato V — Rifiuti solidi: residui del carico (dannosi per l’ambiente marino); d) MARPOL allegato V — Rifiuti solidi: residui del carico (non dannosi per l’ambiente marino). ALLEGATO II Tabella 1 Tassi di produzione dei rifiuti per gli allegati I, IV e V della convenzione MARPOL ( 1 ) Tipologia rifiuto Tasso di produzione Fattore determinante Trattamento a bordo Acque oleose di sentina 0,01-13 m 3 al giorno, le navi più grandi producono quantità maggiori. Condensazione e perdite nella sala macchine; dimensioni della nave. La quantità può essere ridotta del 65-85 % utilizzando un separatore olio/acqua e scaricando la frazione d’acqua in mare. Residui oleosi (fanghi) Da 0,01 a 0,03 m 3 di fanghi per tonnellata di olio combustibile denso (OCD). 0 e 0,01 m 3 per tonnellata di gasolio marino. Tipo di combustibile; consumo di combustibile. L’evaporazione può ridurre la quantità di fanghi fino al 75 % ( 2 ) . L’incenerimento può ridurre la quantità di fanghi del 99 % o più. Acque di lavaggio delle cisterne (residui oleosi slop) Da 20 a centinaia di m 3 . Numero di cicli di pulizia delle cisterne; dimensioni della capacità di carico. Dopo la sedimentazione la frazione d’acqua può essere scaricata in mare. Acque reflue Da 0,01 a 0,06 m 3 per persona al giorno. Talvolta le acque reflue sono mescolate ad altre acque di rifiuto. La quantità totale varia da 0,04 a 0,45 m 3 al giorno per persona. Numero di persone a bordo; tipo di servizi igienici; durata del viaggio; tipo di trattamento: l’utilizzo di un impianto di trattamento delle acque reflue o di un sistema di triturazione e disinfezione fornisce quantità di rifiuti differenti. Nei casi consentiti dall’allegato IV della convenzione MARPOL gli effluenti degli impianti di trattamento vengono spesso scaricati in mare. Plastica Da 0,001 a 0,008 m 3 di plastica per persona al giorno. Numero di persone a bordo. Spesso non incenerita. La plastica sporca (plastica che è stata a contatto con prodotti alimentari) viene spesso gestita separatamente. Rifiuti alimentari Da 0,001 a 0,003 m 3 per persona al giorno. Numero di persone a bordo; provviste. Laddove consentito dall’allegato V della convenzione MARPOL, i rifiuti alimentari vengono spesso scaricati in mare. Rifiuti domestici Da 0,001 a 0,02 m 3 al giorno per persona. Numero di persone a bordo; tipo di prodotti usati. Olio da cucina Da 0,01 a 0,08 litri per persona al giorno. Numero di persone a bordo; tipo di alimento preparato. Sebbene non sia consentito, talvolta l’olio da cucina viene ancora immesso nella vasca dei fanghi. Ceneri prodotte dagli inceneritori 0,004 e 0,06 m 3 al mese. Uso dell’inceneritore; costo di utilizzo dell’inceneritore. L’inceneritore non si utilizza per tutte le tipologie di rifiuti: soprattutto per la carta, talvolta per i fanghi oleosi. Rifiuti operativi Da 0,001 a 0,1 m 3 per persona al giorno. Dimensioni della nave; tipo di carico. Residui del carico 0,001 - 2 % del carico. Tipo di carico. Dimensioni della nave. Tabella 2 Tassi di produzione dei rifiuti per l’allegato VI della convenzione MARPOL sui rifiuti (sistemi di depurazione dei gas di scarico, «EGCS») Tipo di EGCS Coefficiente Unità Esempi (motore da 10 MW o consumo di OCD 40 t/giorno) Fabbricante 1 Quantità di fanghi a circuito aperto 0,1 kg/MWh 0,1 × 10 MW × 24 = 24 kg/giorno Quantità di fanghi a circuito chiuso (DAF- BOTU) 3,5 - 7,0 kg/MWh, a seconda di SFOC, MCR e qualità del combustibile 3,5 × 10 MW × 24 = 840 kg/giorno Quantità di fanghi a circuito chiuso (BOTU-M) 3,0 l/MWh/S %, a seconda di SFOC, MCR e qualità del combustibile 3,0 × 10 MW × 24 × S2,5 % = 1800 L/giorno Fabbricante 2 Quantità di fanghi a circuito chiuso 2,5 -3,0 kg/t OCD consumata 2,5 × 40 t/giorno = 100 kg/giorno NB : la quantità di fanghi del sistema di depurazione dei gas di scarico prodotta dipende in ultima analisi anche dalle caratteristiche specifiche dell’impianto: è pertanto opportuno consultare il manuale del sistema di depurazione dei gas di scarico fornito dal fabbricante. Informazioni nelle tabelle fornite dalle imprese interessate. ( 1 ) Estratto dallo studio dell’EMSA «La gestione a bordo delle navi dei rifiuti prodotti dalle navi», gennaio 2017. ( 2 ) L’evaporazione della frazione d’acqua dei fanghi oleosi è un processo che deve essere gestito con attenzione ed eseguito solo nella misura necessaria per consentire la combustibilità dei fanghi destinati all’incenerimento.

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