Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0074/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/74 della Commissione del 26 gennaio 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)

Pubblicato: 26/01/2021 In vigore dal: 26/01/2021 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Regolamento UE 2021/74 alle misure di controllo del virus ToBRFV per le sementi di pomodoro e peperone?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/74 modifica le regole per il controllo del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) sulle sementi di Solanum lycopersicum (pomodoro) e Capsicum spp. (peperone), introducendo deroghe importanti per le sementi raccolte prima del 15 agosto 2020. Queste sementi sono esentate dal requisito che le piante madri provengano da siti notoriamente indenni dal virus, ma devono comunque essere sottoposte a campionamento e prove ufficiali prima di circolare nell'Unione. Il regolamento chiarisce inoltre che le sementi già testate con metodo ELISA prima del 30 settembre 2020 devono essere nuovamente sottoposte a prove con metodi alternativi se spostate dopo il 1° aprile 2021. Per le sementi originarie da paesi terzi, il regolamento sostituisce l'obbligo di indicare il nome del sito di produzione nel certificato fitosanitario con il requisito di fornire informazioni sulla tracciabilità del sito di produzione delle piante madri, riducendo così i ritardi amministrativi agli esportatori. Queste modifiche si applicano sia alle sementi intra-UE che a quelle importate da paesi terzi, e riguardano operatori professionali, autorità competenti e importatori.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/74 della Commissione del 26 gennaio 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/74 of 26 January 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/1191 on measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

Testo normativo

27.1.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 27/15 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/74 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 30, visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio ( 2 ) , in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 52, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione ( 3 ) è entrato in vigore il 15 agosto 2020. Da tale data alcuni Stati membri e operatori professionali interpretano e applicano in modo divergente il termine «immagazzinate» di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento. (2) Per motivi pratici, e dato che le sementi di Solanum lycopersicum L. e Capsicum spp. («le sementi specificate») che sono state raccolte prima del 15 agosto 2020 non possono soddisfare il requisito secondo cui le piante madri devono essere state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, tali sementi dovrebbero essere esentate dalla condizione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191. (3) L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 dovrebbe essere modificato per chiarire che le sementi specificate raccolte prima del 15 agosto 2020 dovrebbero essere sottoposte a campionamento e prove per accertare la presenza dell’organismo nocivo specificato da parte dell’autorità competente o di operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente prima del loro primo spostamento all’interno dell’Unione. Tale deroga all’articolo 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento dovrebbe consentire la circolazione nel territorio dell’Unione delle sementi già accompagnate da un passaporto delle piante senza sottoporle ad ulteriori prove. (4) Le sementi specificate spostate per la prima volta all’interno dell’Unione a partire dal 1 o aprile 2021 e che sono state sottoposte a prove prima del 30 settembre 2020 con il metodo ELISA, dovrebbero essere nuovamente sottoposte a prove con un metodo diverso da ELISA, come indicato al punto 3 dell’allegato. (5) Poiché le sementi specificate originarie di paesi terzi e raccolte prima del 15 agosto 2020 non possono soddisfare la condizione secondo cui le piante madri devono essere state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, tali sementi destinate ad essere introdotte nell’Unione dovrebbero essere esentate dalla condizione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i). (6) Il settore delle sementi e gli Stati membri hanno informato la Commissione che l’obbligo di includere il nome del sito di produzione registrato nel certificato fitosanitario a norma dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 sta causando ritardi e difficoltà pratiche agli esportatori, in quanto è difficile per questi ultimi identificare il sito di produzione effettivo. Al fine di facilitare l’identificazione del sito di produzione registrato da parte delle autorità competenti e degli operatori professionali dei paesi terzi, tale requisito dovrebbe essere sostituito dal requisito di presentare informazioni sulla tracciabilità del sito di produzione delle piante madri. (7) Le sementi specificate originarie di paesi terzi dovrebbero essere sottoposte a prove utilizzando i metodi di campionamento e di prova di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191. Per tenere conto del fatto che talune sementi specificate possono essere state sottoposte a prove mesi prima dell’effettiva certificazione per l’esportazione, è opportuno, a partire dal 1 o aprile 2021, imporre l’esecuzione di test molecolari obbligatori e dare ai paesi terzi il tempo di adeguarsi a tale requisito. (8) Al fine di evitare inutili restrizioni degli scambi delle sementi specificate raccolte prima del 15 agosto 2020, il presente regolamento dovrebbe diventare applicabile nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 è così modificato: 1) l’articolo 7 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Le sementi specificate che sono state raccolte prima del 15 agosto 2020 sono esentate dalla condizione di cui alla lettera a).»; b) all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 1, lettera b), primo comma, le sementi specificate raccolte prima del 15 agosto 2020 sono state sottoposte a campionamento e prove in relazione all’organismo nocivo specificato dall’autorità competente o da operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente e sono risultate indenni da tale organismo nocivo prima del loro primo spostamento all’interno dell’Unione. Le sementi specificate spostate per la prima volta all’interno dell’Unione a partire dal 1 o aprile 2021 e che sono state sottoposte a prove prima del 30 settembre 2020 con il metodo ELISA, sono nuovamente sottoposte a prove con un metodo diverso da ELISA, come indicato al punto 3 dell’allegato.»; 2) l’articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente: «le sementi specificate o le piante madri sono state sottoposte a campionamento e prove ufficiali in relazione all’organismo nocivo specificato come stabilito nell’allegato e, in base a tali prove, sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;»; b) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «informazioni che consentano la tracciabilità del sito di produzione delle piante madri.»; c) è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto i), per le sementi specificate che sono state raccolte prima del 15 agosto 2020, la dichiarazione supplementare attesta unicamente il rispetto della condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), e include la dichiarazione seguente: «Le sementi sono state raccolte prima del 15 agosto 2020.»; d) è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Nei certificati fitosanitari rilasciati dopo il 31 marzo 2021, la dichiarazione supplementare conferma che le sementi specificate originarie di paesi terzi sono state sottoposte a prove secondo uno dei metodi di prova, diversi da ELISA, di cui al punto 3 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191.» Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 . ( 2 ) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione dell’11 agosto 2020 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 ( GU L 262 del 12.8.2020, pag. 6 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0074/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2021/74 è lo strumento normativo di riferimento per operatori del settore sementiero, importatori e autorità fitosanitarie che gestiscono il controllo del ToBRFV su sementi di pomodoro e peperone. Professionisti del settore agricolo e commercialisti che operano nel comparto sementiero consultano questa normativa per comprendere obblighi di tracciabilità, certificazione fitosanitaria, metodi di campionamento e prova (ELISA e metodi molecolari alternativi), nonché le deroghe temporanee per sementi raccolte prima del 15 agosto 2020.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agost… Provvedimento AdE 211273 Bando di concorso (atto n. 214106/2021) per l’assunzione a tempo indeterminato di 2320 un… Provvedimento AdE 214106

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →