Regolamento di esecuzione (UE) 2020/41 della Commissione del 13 gennaio 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Αρσενικό Νάξου (Arseniko Naxou) (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2020/41 riguardo alla registrazione della denominazione "Arseniko Naxou"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/41 della Commissione europea del 13 gennaio 2020 registra la denominazione "Αρσενικό Νάξου" (Arseniko Naxou) come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un formaggio greco prodotto nell'isola di Naxos, classificato nella categoria 1.3 dei formaggi secondo la normativa comunitaria. La registrazione è avvenuta a seguito della domanda presentata dalla Grecia e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che fossero state presentate opposizioni entro i termini previsti. In pratica, questo significa che solo i produttori autorizzati dell'isola di Naxos possono utilizzare questa denominazione per commercializzare il formaggio, garantendo ai consumatori l'autenticità e l'origine del prodotto. Le aziende produttrici devono rispettare specifici disciplinari di produzione e possono beneficiare della protezione legale contro imitazioni e utilizzi fraudolenti della denominazione in tutta l'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/41 della Commissione del 13 gennaio 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Αρσενικό Νάξου (Arseniko Naxou) (DOP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/41 of 13 January 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Αρσενικό Νάξου (Arseniko Naxou) (PDO))
Testo normativo
20.1.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 15/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/41 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2020
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Αρσενικό Νάξου» (Arseniko Naxou) (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Αρσενικό Νάξου» (Arseniko Naxou), presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Αρσενικό Νάξου» (Arseniko Naxou) deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Αρσενικό Νάξου» (Arseniko Naxou) (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi, di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2020
Per la Commissione
a nome della president
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 271 del 13.8.2019, pag. 68
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2020/41 è il riferimento normativo per la registrazione delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produttori, esportatori e commercianti di formaggi consultano questa normativa per comprendere i diritti di esclusiva sulla denominazione, i vincoli geografici di produzione e le modalità di tutela della proprietà intellettuale nel settore agroalimentare secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012.
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