Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell’allegato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Cosa prevede il Regolamento UE 2021/37 riguardo alla Mongolia e alle norme antiriciclaggio?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione europea, entrato in vigore il 18 gennaio 2021, modifica il precedente Regolamento (UE) 2016/1675 rimuovendo la Mongolia dalla lista dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei regimi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Questo provvedimento riconosce i progressi significativi compiuti dalla Mongolia nel rafforzare il proprio sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in linea con gli standard internazionali del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).
La normativa si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ha rilevanza anche per lo Spazio economico europeo (SEE). Il depennamento della Mongolia dalla tabella significa che questo paese non è più considerato una giurisdizione che pone minacce significative al sistema finanziario dell'Unione, pertanto le istituzioni finanziarie europee non dovranno applicare le misure di vigilanza rafforzata precedentemente richieste per le transazioni con soggetti mongoli.
Per le banche, gli intermediari finanziari e gli operatori del settore antiriciclaggio, questa modifica comporta una semplificazione delle procedure di due diligence e dei controlli sulle operazioni provenienti dalla Mongolia. Le istituzioni finanziarie potranno adottare profili di rischio standard anziché elevato per i clienti e le transazioni mongole, riducendo gli oneri amministrativi e di compliance.
La decisione della Commissione si basa sulla valutazione dei progressi documentati dal GAFI, che ha certificato il completamento del piano d'azione mongolo e la colmatura delle carenze tecniche e strategiche precedentemente identificate. La Mongolia continuerà comunque a collaborare con i gruppi regionali di controllo dell'AML/CFT per il miglioramento continuo del proprio regime.
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Riferimento normativo
Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell’allegato (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2021/37 of 7 December 2020 on amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council, as regards deleting Mongolia from the table in point I of the Annex (Text with EEA relevance)
Testo normativo
18.1.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 14/1
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/37 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2020
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell’allegato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione
(
1
)
, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
L’Unione deve assicurare un’efficace protezione dell’integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione individui i paesi i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo («AML/CFT») presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione.
(2)
Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione
(
2
)
individua i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche. È opportuno riesaminare a tempo debito tale regolamento alla luce dei progressi compiuti da tali paesi terzi ad alto rischio verso l’eliminazione delle carenze strategiche nei loro regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo. È opportuno che nelle sue valutazioni la Commissione tenga conto delle nuove informazioni provenienti dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali, quali quelle pubblicate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
(3)
Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell’elevato volume di operazioni transfrontaliere da e verso l’Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale è ritenuta anche una minaccia al sistema finanziario dell’Unione.
(4)
Conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849, la Commissione tiene conto delle recenti informazioni disponibili, in particolare dei seguenti documenti: recenti dichiarazioni pubbliche del GAFI, documenti del GAFI «Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process» e rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.
(5)
A ottobre 2019 il GAFI ha individuato la Mongolia come giurisdizione con carenze strategiche nel regime di AML/CFT, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d’azione con il GAFI. Su tale base e conformemente alle ultime informazioni pertinenti, la valutazione della Commissione di maggio 2020 ha concluso che la Mongolia dovrebbe essere considerata giurisdizione di un paese terzo con carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT che ponevano minacce significative al sistema finanziario dell’Unione conformemente ai criteri di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. È stato inoltre rilevato che la Mongolia aveva assunto per iscritto impegni politici ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e aveva elaborato con il GAFI un piano d’azione.
(6)
È di estrema importanza che la Commissione effettui un monitoraggio permanente dei paesi terzi e valuti gli sviluppi dei loro quadri giuridici e istituzionali, i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti e l’efficacia del rispettivo sistema di AML/CFT, al fine di aggiornare l’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.
(7)
Il GAFI si è compiaciuto dei considerevoli progressi compiuti dalla Mongolia nel migliorare il proprio regime di AML/CFT e ha rilevato che questo paese ha instaurato il quadro giuridico e regolamentare atto ad assolvere gli impegni assunti nel proprio piano d’azione per rimediare alle carenze strategiche individuate dal GAFI. Il GAFI non sottopone quindi più detto paese a monitoraggio nell’ambito della verifica continua della conformità alle regole dell’AML/CFT sul piano globale. Detto paese continuerà a operare assieme ai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI per migliorare ulteriormente il regime di AML/CFT.
(8)
La Commissione ha valutato le informazioni relative ai progressi compiuti per colmare le carenze strategiche della Mongolia.
(9)
In esito alla valutazione effettuata la Commissione ha concluso che, stando alle informazioni disponibili, il regime di AML/CFT della Mongolia non presenta più carenze strategiche. La Mongolia ha potenziato l’efficacia del proprio regime di AML/CFT, colmando le collegate carenze tecniche così da assolvere gli impegni assunti nel piano d’azione in risposta alle carenze strategiche individuate dal GAFI. Le misure adottate sono sufficientemente complete e soddisfano i requisiti necessari per considerare colmate le carenze strategiche individuate ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.
(10)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto «I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione» è soppressa la linea seguente:
10
Mongolia
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (
GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1
).
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Il Regolamento UE 2021/37 riguarda la compliance antiriciclaggio (AML/CFT), la prevenzione del finanziamento del terrorismo e la lista nera delle giurisdizioni ad alto rischio secondo gli standard del GAFI. È rilevante per banche, intermediari finanziari e operatori di compliance che devono aggiornare le loro procedure di due diligence e valutazione del rischio paese in conformità alle direttive europee sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e sulla trasparenza finanziaria.
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