Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0035/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/35 della Commissione del 15 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Pubblicato: 15/01/2020 In vigore dal: 15/01/2020 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del Regolamento UE 2020/35 e perché è stata revocata la restrizione dell'uso finale per la categoria 4B di prodotti in acciaio?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2020/35 modifica le misure di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio nell'Unione Europea, revocando retroattivamente dal 1° ottobre 2019 il requisito dell'uso finale precedentemente introdotto per la categoria 4B (fogli rivestiti di metallo). Questo requisito era stato implementato per limitare l'uso di tali prodotti esclusivamente al settore automobilistico, su richiesta dell'Associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA). Tuttavia, l'attuazione pratica del regime si è rivelata problematica: la necessaria collaborazione tra esportatori, importatori, autorità doganali e industria utilizzatrice non ha funzionato come previsto, causando accumuli di merci alle frontiere doganali e perturbazioni nelle catene di approvvigionamento "just-in-time" del settore automobilistico. La Commissione ha quindi deciso di revocare il meccanismo per garantire i flussi commerciali tradizionali e proteggere l'interesse dell'Unione, pur riservandosi di riconsiderare soluzioni alternative in future inchieste di riesame. Il regolamento modifica anche l'assegnazione dei contingenti tariffari tra le categorie 4A e 4B per la Corea, tenendo conto dei volumi effettivamente importati durante il periodo di applicazione del regime di uso finale.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/35 della Commissione del 15 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/35 of 15 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/159 imposing definitive safeguard measures against imports of certain steel products

Testo normativo

16.1.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 12/13 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/35 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 1 ) , in particolare l’articolo 20, paragrafo 2, visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( 2 ) , in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito misure di salvaguardia definitive su determinati prodotti di acciaio («il regolamento definitivo») ( 3 ) . Le misure istituite dal regolamento definitivo consistono in un contingente tariffario relativo a 26 categorie di prodotti di acciaio, fissato a un livello sufficientemente elevato da preservare i flussi commerciali tradizionali. In particolare le soglie quantitative sono state determinate facendo riferimento alle importazioni nel periodo 2015-2017, aumentate del 5 % al fine di consentire un approvvigionamento sufficiente e di garantire la concorrenza sul mercato dell’UE. Un dazio doganale del 25 % si applicherebbe solo oltre le soglie quantitative per le singole categorie di prodotto. (2) A seguito di un’inchiesta di riesame la Commissione ha modificato tali misure con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 ( 4 ) (il «regolamento modificativo») al fine di tener conto delle variazioni delle circostanze intervenute durante il periodo di imposizione delle misure e di rendere queste ultime più efficaci sulla base dell’interesse dell’Unione. (3) Nel quadro di tale inchiesta di riesame alcune parti, tra cui l’Associazione dei costruttori europei di automobili («ACEA»), hanno chiesto di escludere dall’ambito di applicazione delle misure la categoria di prodotti 4B (cui appartengono i fogli rivestiti di metallo utilizzati principalmente nel settore automobilistico). ACEA ha sostenuto che l’uso di tale categoria di prodotti da parte dell’industria automobilistica dell’Unione era fondamentale per il proseguimento delle normali operazioni commerciali del settore. Nonostante avesse riconosciuto che era nell’interesse dell’Unione separare i flussi commerciali tradizionali dei tipi di prodotto utilizzati dall’industria automobilistica, la Commissione non ha riscontrato alcun motivo per una tale esclusione diretta dal sistema del contingente tariffario. In seguito alla consultazione di tutte le parti interessate la Commissione ha quindi deciso che anziché escludere la categoria 4B (che potrebbe includere anche prodotti destinati ad altri usi), fosse opportuno limitarne l’uso alle sole importazioni in grado di dimostrare un uso finale nel settore automobilistico. Mediante il regolamento modificativo le importazioni corrispondenti sono state pertanto vincolate al regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . In linea generale il settore automobilistico e i suoi fornitori di acciaio hanno accolto con favore questa soluzione in quanto avrebbe garantito l’uso esclusivo del contingente tariffario per la categoria di prodotti 4B da parte dell’industria automobilistica dell’Unione e protetto i flussi commerciali tradizionali. Dai risultati delle consultazioni con i membri dell’OMC non è emersa alcuna opposizione a tale modifica per quanto riguarda la categoria 4B. (4) Dopo l’entrata in vigore del regolamento modificativo la Commissione è rimasta in stretto contatto con ACEA e con gli esportatori (in particolare coreani) dei prodotti di acciaio che rientrano nella categoria 4B. Dato che l’industria utilizzatrice non importava direttamente il prodotto soggetto al requisito dell’uso finale, l’attuazione di tale regime richiedeva una stretta collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di importazione, dagli ordini iniziali fino al momento in cui le importazioni raggiungevano l’utilizzatore finale del prodotto. La Commissione è stata informata del fatto che tale necessaria, stretta collaborazione tra i diversi operatori (che comporta la proroga delle autorizzazioni esistenti concesse all’industria automobilistica dell’Unione, la concessione di una nuova autorizzazione a favore degli importatori e/o il trasferimento di diritti e obblighi tra le varie parti coinvolte nella relativa catena di approvvigionamento) non ha funzionato come inizialmente previsto. Non è stato quindi possibile effettuare una quota importante delle importazioni nell’ambito della categoria di prodotti 4B dopo l’entrata in vigore delle misure modificate, nonostante la stretta collaborazione in atto tra la Commissione, gli esportatori, gli importatori di acciaio e le autorità doganali nazionali degli Stati membri dell’UE e dei paesi terzi per risolvere tali questioni. Non è stato inoltre possibile accelerare il processo amministrativo al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni di uso finale. (5) È altresì emerso che qualsiasi soluzione volta ad attuare un regime di uso finale efficace richiederebbe ancora del tempo, senza garanzia di soluzioni adeguate e immediate. Nel frattempo una quota significativa dei prodotti della categoria 4B è trattenuta alla frontiera doganale dell’Unione in attesa di sdoganamento. Ciò colpisce gravemente e in maniera negativa, in alcuni casi fino a perturbare, le catene di approvvigionamento basate su un sistema « just-in-time », in particolare dato che l’industria automobilistica dell’Unione si avvale in larga misura di tipi di acciaio altamente specializzati. Date le potenziali ripercussioni economiche negative che ne derivano e il fatto che tali limitazioni sono in evidente contrasto con l’obiettivo della Commissione di garantire i flussi commerciali tradizionali nell’interesse dell’Unione, la Commissione, sentiti i pareri di tutte le parti interessate coinvolte nella questione, ritiene che sia opportuno revocare il regime di uso finale per questa categoria. (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 e i suoi allegati dovrebbero pertanto essere nuovamente modificati in modo da tenere conto adeguatamente della situazione vigente prima dell’introduzione del requisito dell’uso finale per le categorie 4A e 4B avvenuta mediante il regolamento di modifica. (7) In seguito alle consultazioni con la Corea, il paese esportatore maggiormente interessato dal meccanismo di uso finale, la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno modificare anche l’assegnazione del volume del contingente tariffario tra le categorie di prodotti 4A e 4B per questo paese stabilita a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Ciò è necessario al fine di tenere conto del volume dei tipi di acciaio destinati al settore automobilistico importati nell’ambito della categoria di prodotti 4A dall’entrata in vigore del regolamento modificativo, alla luce dell’impossibilità di importare tali prodotti nell’ambito della categoria 4B soggetta al meccanismo di uso finale. (8) La Commissione resta del parere che, nell’interesse dell’Unione, potrebbe rendersi necessario in una fase successiva un meccanismo specifico, o il regime di uso finale (una volta risolte le questioni relative all’attuazione) o qualsivoglia sistema alternativo, al fine di separare le importazioni dei tipi di acciaio destinati al settore automobilistico nell’ambito della categoria di prodotti 4B. Tali aspetti saranno riesaminati di conseguenza nel contesto di una futura inchiesta di riesame sulla base delle osservazioni e delle proposte presentate dalle parti interessate, nonché di altri sviluppi concernenti questa categoria di prodotti. A tale riguardo va inoltre osservato che la Commissione ha recentemente aperto un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese che rientrano nella categoria di prodotti 4 ( 6 ) . (9) Il presente regolamento dovrebbe avere effetto retroattivo e quindi revocare, a decorrere dal 1 o ottobre 2019, il requisito dell’uso finale introdotto dal regolamento modificativo. Ciò consentirà inoltre la restituzione di eventuali dazi di salvaguardia versati sulla base del contingente tariffario istituito dal regolamento modificativo ma non più giustificati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è sostituito dal seguente testo: «2.   Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione delle categorie di prodotti 1 e 25, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell’allegato IV.» 2.   La sezione relativa alle categorie 4A e 4B del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, allegato IV.1 — Volume dei contingenti tariffari, è sostituita dall’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2019. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16 . ( 2 ) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 248 del 27.9.2019, pag. 28 ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ). ( 6 ) GU L 304 del 26.11.2019, pag. 10 . ALLEGATO Numero di prodotto Categoria di prodotto Codici NC/TARIC: Assegnazione per paese (ove applicabile) Dal 2.2.2019 al 30.6.2019 Dall’1.7.2019 al 30.6.2020 Dall’1.7.2020 al 30.6.2021 Aliquota del dazio supplementare Numeri d’ordine Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) 4.A ( 1 ) Fogli rivestiti di metallo Codici TARIC: 7210410020 , 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 11, 7225 99 00 22, 7225 99 00 40, 7225 99 00 91, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 11, 7226 99 70 91, 7226 99 70 94 Corea (Repubblica di) 69 571,10 328 792,63 180 804,79 25 % 09.8816 India 83 060,42 209 574,26 215 861,48 25 % 09.8817 Altri paesi 761 518,93 1 921 429,81 1 979 072,71 25 % ( 2 ) 4.B ( 3 ) Codici NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Codici TARIC: 7210 41 00 80, 7210 49 00 80, 7210 61 00 80, 7210 69 00 80, 7212 30 00 80, 7212 50 61 80, 7212 50 69 80, 7225 92 00 80, 7225 99 00 25, 7225 99 00 95, 7226 99 30 90, 7226 99 70 19, 7226 99 70 96 Cina 204 951,07 517 123,19 532 636,89 25 % 09.8821 Corea (Repubblica di) 249 533,26 476 356,93 648 499,26 25 % 09.8822 India 118 594,25 299 231,59 308 208,54 25 % 09.8823 Taiwan 49 248,78 124 262,26 127 990,13 25 % 09.8824 Altri paesi 125 598,05 316 903,26 326 410,36 25 % ( 4 ) ( 1 ) Prodotti soggetti a dazi antidumping. ( 2 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall’1.7.2019 al 31.3.2020 e dall’1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8609. Dall’1.4.2019 al 30.6.2019, dall’1.4.2020 al 30.6.2020 e dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8610. ( 3 ) Prodotti non soggetti a dazi antidumping (compresa l’industria automobilistica). ( 4 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall’1.7.2019 al 31.3.2020 e dall’1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8611. Dall’1.4.2019 al 30.6.2019, dall’1.4.2020 al 30.6.2020 e dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8612.

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