Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/30 della Commissione del 14 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 per quanto riguarda le norme dettagliate per lo scambio elettronico diretto di informazioni adottate in applicazione delle norme della politica comune della pesca
Quali sono le nuove norme per lo scambio elettronico dei dati di ispezione e sorveglianza nella politica comune della pesca secondo il Regolamento UE 2020/30?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/30 modifica le regole tecniche per la trasmissione dei dati tra gli Stati membri e la Commissione europea nel settore della pesca. In particolare, introduce un nuovo formato standardizzato (XSD basato sulla norma UN/CEFACT P1000-8) per lo scambio dei rapporti di ispezione e sorveglianza, sostituendo i precedenti sistemi di comunicazione. Questo riguarda direttamente gli Stati membri costieri, le autorità di controllo della pesca e gli organismi designati dalla Commissione che devono trasmettere informazioni su ispezioni, sorveglianza e catture. La norma prevede che i sistemi informatici degli Stati membri siano adeguati entro una data concordata per inviare e ricevere messaggi conformi al nuovo standard, garantendo così un'armonizzazione tecnologica a livello europeo. L'aspetto rilevante è che il regolamento abroga i riferimenti al precedente Regolamento (CE) n. 1006/2008, ormai superato, e introduce anche modifiche ai formati per la trasmissione dei dati aggregati sulle catture, richiedendo che le quantità si basino su dati effettivi di sbarco con rettifiche entro il 15° giorno del mese successivo.
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Riferimento normativo
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/30 della Commissione del 14 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 per quanto riguarda le norme dettagliate per lo scambio elettronico diretto di informazioni adottate in applicazione delle norme della politica comune della pesca
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/30 of 14 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 404/2011 as regards detailed rules for the direct electronic exchange of information enacted under the rules of the Common Fisheries Policy
Testo normativo
15.1.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 9/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/30 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 per quanto riguarda le norme dettagliate per lo scambio elettronico diretto di informazioni adottate in applicazione delle norme della politica comune della pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
(
1
)
, in particolare gli articoli 71, 76 e 111,
considerando quanto segue:
(1)
Le norme che disciplinano lo scambio di dati in formato elettronico tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 1224/2009 («il regolamento sul controllo»). Gli articoli 71, 76 e 83 di tale regolamento riguardano specificamente lo scambio di rapporti di ispezione e di sorveglianza.
(2)
La Commissione ha elaborato un nuovo formato per la trasmissione dei dati sui rapporti di ispezione e di sorveglianza che è opportuno utilizzare per tutti i futuri scambi di dati elettronici di cui agli articoli 71, 76 e 83 del regolamento sul controllo.
(3)
Il titolo IX, capo I
bis
, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione
(
2
)
stabilisce le norme che disciplinano lo scambio di dati tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato. Tali norme devono essere modificate per tenere conto del nuovo formato elaborato dalla Commissione per i dati di ispezione e di sorveglianza nonché delle nuove tecnologie e delle norme internazionali.
(4)
Poiché il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio
(
3
)
è stato abrogato dal regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
, è opportuno che i riferimenti al suddetto regolamento contenuti nel titolo IX, capo I
bis
, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano soppressi.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
(6)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 è così modificato:
a)
l’articolo 146
bis
è sostituito dal seguente:
«Articolo 146 bis
Il presente capo stabilisce norme dettagliate per lo scambio di dati di cui agli articoli 111 e 116 del regolamento sul controllo, per lo scambio di dati sui rapporti di ispezione di sorveglianza di cui agli articoli 71, 76 e 83 del regolamento sul controllo, come pure per la notifica dei dati sulle catture di cui all’articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo.»;
b)
all’articolo 146
decies
, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri di bandiera utilizzano l’XSD basato sulla norma UN/CEFACT P1000-12 come formato per trasmettere alla Commissione i dati aggregati sulle catture di cui all’articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo.»;
c)
all’articolo 146
decies
, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I quantitativi indicati nelle relazioni di cattura si basano sui quantitativi sbarcati. Se le catture non sono ancora sbarcate, deve essere inviata una stima della relazione di cattura con l’indicazione “conservate a bordo”. Entro il 15
o
giorno del mese successivo allo sbarco deve essere inviata una rettifica indicante il peso esatto e il luogo dello sbarco.»;
d)
all’articolo 146
undecies
, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le modifiche ai formati XML e ai documenti di attuazione da utilizzare per tutti gli scambi di dati elettronici tra gli Stati membri e gli Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato, comprese le modifiche derivanti dagli articoli 146
septies
, 146
octies
, 146
nonies
e 146
duodecies
, sono stabilite dalla Commissione di concerto con gli Stati membri.»;
e)
è aggiunto il seguente articolo 146
duodecies
:
«Articolo 146 duodecies
Scambio di dati relativi a ispezione e sorveglianza
1. Il formato da utilizzare per lo scambio di dati sui rapporti di ispezione e di sorveglianza, di cui agli articoli 71, 76 e 83 del regolamento sul controllo, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato, è l’XSD dell’ambito “Ispezione e sorveglianza” basato sulla norma UN/CEFACT P1000-8.
2. A decorrere da una data stabilita di concerto con gli Stati membri a norma dell’articolo 146
undecies
, paragrafo 2, i sistemi degli Stati membri devono essere in grado di inviare messaggi di ispezione e di sorveglianza e di rispondere alle richieste di dati di ispezione e di sorveglianza in conformità all’XSD dell’ambito “Ispezione e sorveglianza” basato sulla norma UN/CEFACT P1000-8.»;
f)
nell’allegato XII, dopo la riga «P1000 – 7; Ambito posizione della nave», è inserita la seguente riga:
«P1000 – 8; Ambito ispezione e sorveglianza».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (
GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (
GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (
GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81
).
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Il Regolamento UE 2020/30 è il riferimento normativo per chi opera nel controllo della pesca e nella gestione dei dati di sorveglianza, affrontando tematiche di scambio dati elettronico, standard UN/CEFACT, rapporti di ispezione e notifica delle catture secondo la politica comune della pesca. Autorità competenti, ispettori della pesca e responsabili IT delle amministrazioni pubbliche lo consultano per conformità ai formati XML, trasmissione telematica dei dati e coordinamento transnazionale nel settore ittico.
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