Regolamento di esecuzione (UE) 2020/7 della Commissione del 19 dicembre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence (DOP)
Cosa prevede il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/7 riguardo alla modifica del disciplinare dell'olio DOP della Vallée des Baux-de-Provence?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento (UE) 2020/7 della Commissione europea del 19 dicembre 2019 approva una modifica non minore del disciplinare relativo all'olio d'oliva "Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence" (DOP), una denominazione di origine protetta registrata nel sistema UE di qualità dei prodotti agricoli. La modifica è stata richiesta dalla Francia e, poiché non rientra nelle modifiche minori, è stata sottoposta a pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire ai terzi interessati di presentare eventuali opposizioni entro il termine previsto. Dato che nessuna dichiarazione di opposizione è stata notificata alla Commissione, la modifica del disciplinare è stata approvata e diviene vincolante. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, garantendo uniformità nella protezione e nella commercializzazione di questo prodotto agroalimentare di qualità certificata.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/7 della Commissione del 19 dicembre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/7 of 19 December 2019 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence (PDO))
Testo normativo
8.1.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 4/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/7 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2019
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1187/2000 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento
(
3
)
.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa alla denominazione «Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019
Per la Commissione
a nome della president
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1187/2000 della Commissione, del 5 giugno 2000, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 133 del 6.6.2000, pag. 19
).
(
3
)
GU C 279 del 19.8.2019, pag. 3
.
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Il Regolamento (UE) 2020/7 riguarda le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, distributori e operatori del settore agroalimentare devono conformarsi alle modifiche del disciplinare approvate per garantire la corretta etichettatura, tracciabilità e commercializzazione dei prodotti DOP, con particolare attenzione ai requisiti di origine geografica e ai metodi di produzione certificati.
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