Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/5 della Commissione del 19 dicembre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence (DOP)
Quali sono i requisiti e le modifiche approvate per la denominazione di origine protetta "Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/5 approva una modifica sostanziale (non minore) del disciplinare della denominazione di origine protetta "Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence", un prodotto francese tutelato a livello europeo. La modifica è stata presentata dalla Francia e, poiché non rientra nelle modifiche minori, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire ai soggetti interessati di presentare eventuali opposizioni entro i termini previsti. Dato che nessuna dichiarazione di opposizione è stata notificata alla Commissione, la modifica del disciplinare è stata approvata e diviene obbligatoria in tutti gli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, applicandosi direttamente senza necessità di recepimento nazionale. Questa normativa riguarda principalmente i produttori di olive nere della Vallée des Baux-de-Provence, i commercianti e gli organismi di controllo che devono garantire il rispetto dei nuovi standard qualitativi e procedurali stabiliti dal disciplinare modificato.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/5 della Commissione del 19 dicembre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/5 of 19 December 2019 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence (PDO)
Testo normativo
6.1.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 2/11
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/5 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2019
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento
(
3
)
.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
relativa alla denominazione «Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019
Per la Commissione
a nome della president
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione, del 19 febbraio 1999, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 46 del 20.2.1999, pag. 13
).
(
3
)
GU L 281 del 20.8.2019, pag. 3
.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0005/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento (UE) 2020/5 si applica alle denominazioni di origine protetta (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando le modifiche sostanziali ai disciplinari dei prodotti agroalimentari. Aziende produttrici, consorzi di tutela e organismi di controllo devono conformarsi alle specifiche tecniche, ai criteri di qualità e alle procedure di certificazione previste dal disciplinare, con particolare attenzione alle modifiche non minori che richiedono pubblicazione e procedura di opposizione.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.