Legge Imposte Indirette

Legge 2/2003

Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche.

Pubblicato: 13/01/2003 In vigore dal: 13/01/2003 Documento ufficiale

Quali agevolazioni fiscali prevede il Decreto-Legge 2/2003 in materia di tasse automobilistiche e per quale periodo sono applicate?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 2/2003 differisce l'applicazione delle misure agevolative in materia di tasse automobilistiche precedentemente previste dal decreto-legge 138/2002. Le agevolazioni riguardano l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica per gli acquisti di autoveicoli. Il provvedimento si applica alle formalità connesse agli atti di acquisto effettuati dalla data di entrata in vigore fino al 31 marzo 2003, e per la tassa automobilistica relativa agli anni 2004 e 2005 anche per i veicoli immatricolati tra il 1 e il 12 gennaio 2003. È importante sottolineare che per questi ultimi autoveicoli non è previsto il rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di bollo, imposta provinciale di trascrizione, emolumenti e tassa automobilistica. La spesa massima autorizzata è di 31,9 milioni di euro per il 2003 e 12,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Un aspetto rilevante introdotto successivamente dalla Legge 296/2006 chiarisce che le esenzioni si applicano esclusivamente agli atti di acquisto le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro sessanta giorni dalla data di acquisto.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 2003, n. 2

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 2/2003 # DECRETO-LEGGE 13 gennaio 2003, n. 2 ## Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento delle misure agevolative in materia di tasse automobilistiche recate dall' articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica 1. Le disposizioni di cui all' articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003 , nonchè, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1 e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di 12,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad Euro 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad Euro 12,2 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5 , e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 . 3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5 , e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, è attribuito nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 dicembre 2006, n. 296 , ha disposto (con l'art. 1, comma 323) che le disposizioni del presente articolo si interpretano nel senso che "le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ".

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Il Decreto-Legge 2/2003 è il riferimento normativo per le agevolazioni fiscali su imposta provinciale di trascrizione, tassa automobilistica ed esenzioni tributarie su autoveicoli. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a differimento di misure agevolative, credito d'imposta, variazioni di bilancio e modalità di attribuzione delle agevolazioni secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

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