Come viene trattata fiscalmente la tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica quando il Ministero della Difesa la cede a una ditta appaltatrice come corrispettivo per i servizi di progettazione,?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione 61/E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale della tariffa incentivante (conto energia) nel caso particolare in cui il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico (Ministero della Difesa) non sostiene direttamente i costi di realizzazione, ma li affida a una ditta appaltatrice tramite concessione ventennale. In questa struttura, il diritto a percepire la tariffa incentivante spetta al Ministero della Difesa in qualità di responsabile dell'impianto, anche se non sostiene i costi. Il Ministero autorizza il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) a erogare la tariffa direttamente alla ditta aggiudicataria come corrispettivo per i servizi resi. Quando la tariffa assume la natura di corrispettivo per prestazioni (progettazione, realizzazione, manutenzione), perde la qualifica di contributo a fondo perduto e diventa imponibile IVA. La ditta aggiudicataria deve emettere fattura al Ministero evidenziando l'imposta sul valore aggiunto, applicando l'aliquota ridotta del 10% per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici, mentre l'aliquota ordinaria si applica alle prestazioni di manutenzione. Per quanto riguarda la ritenuta d'acconto, questa non è applicabile né sul contributo corrisposto al Ministero della Difesa (non soggetto passivo IRES) né sul corrispettivo erogato alla ditta tramite il GSE.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Istanza di Interpello - Art. 7, comma 2, d. lgs. vo n. 387 del 29 dicembre 2003
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 22/E
Roma, 28 gennaio 2008
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
OGGETTO:Istanza di Interpello - Art. 7, comma 2, d. lgs. vo n. 387 del 29
dicembre 2003.
Con istanza d’interpello, concernente l’interpretazione dell’art. 7, comma
2, del d.lgs.vo 29 dicembre 2003, n. 387, è stato proposto il seguente:
Quesito
La società Alfa (di seguito la società) esercente l'attività di installazione
di impianti idraulici, dichiara di essere in fase di conclusione di un accordo con
un ente pubblico toscano, per la realizzazione e fornitura di un impianto
fotovoltaico sulla copertura di una scuola pubblica.
In base a tale accordo, l’ente pubblico mette a disposizione della società,
mediante un contratto di comodato o di locazione o di concessione d’uso, la
copertura di una struttura scolastica per ventuno anni.
La società a proprie spese acquista e costruisce un impianto fotovoltaico
e lo posiziona sulla copertura, concedendolo gratuitamente all’ente pubblico
utilizzatore dell’impianto.
L’ente dovrà solo prevedere in bilancio le spese per la manutenzione
straordinaria e assicurativa e concludere con il Gestore del Sistema Elettrico
S.p.a. (GSE) il contratto di “scambio sul posto”.
Alla scadenza del contratto la società vende all’ente utilizzatore
l’impianto al costo di € 1,00 e l’ente continuerà ad utilizzarlo sino a quando
questo produrrà energia.
La società chiede se possa:
2
1. essere considerata il "soggetto responsabile" dell’impianto di cui al punto
4 della la circolare n. 46 del 19 luglio 2007 con la quale l'Agenzia delle
entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale degli
incentivi per gli impianti fotovoltaici previsti dall'art. 7, comma 2, del
D.lgt. n. 387 del 2003;
2. detrarre l'IVA assolta in sede di acquisto dello stesso o sui pezzi che lo
compongono in caso di realizzazione in proprio;
3. iscrivere l'impianto nel registro dei beni ammortizzabili e procedere ai
relativi ammortamenti;
4. iscrivere tra le spese aziendali i costi sostenuti per la manutenzione
ordinaria;
5. percepire dal G.S.E. s.p.a. la tariffa incentivante esente da IVA, da
imposte e senza ritenuta di acconto.
Soluzione prospettata
La società istante ritiene di concludere con il soggetto attuatore (GSE),
“(…) apposito contratto di ristorazione oppure, tale contratto di ristorazione
potrà essere definito anche all’interno del contratto di scambio sul posto
concluso fra GRTN e l’ente utilizzatore (…)”, di:
- essere il "soggetto responsabile" dell'impianto fotovoltaico installato
gratuitamente sul tetto dell'istituto scolastico sulla base dell’accordo
pubblico stipulato;
- poter detrarre l'IVA assolta in sede di acquisto dell'impianto;
- poter iscrivere, l’impianto medesimo, nel registro dei beni ammortizzabili
e procedere ai relativi ammortamenti;
- poter iscrivere tra le spese aziendali i costi sostenuti per la manutenzione
ordinaria;
3
- aver diritto a percepire dal G.S.E. s.p.a. la tariffa incentivante
direttamente dal soggetto attuatore, o nell’ambito del contratto di
“scambio sul posto” concluso fra GSE e l’ente utilizzatore, esente da IVA,
da imposte e senza ritenuta di acconto.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Con circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, la scrivente ha fornito
chiarimenti in merito al trattamento fiscale della tariffa incentivante (cd. “conto
energia”) erogata ai sensi del d. lgs.vo 29 dicembre 2003, n. 387, ai soggetti
responsabili di impianti fotovoltaici, nonchè dei proventi derivanti dalla vendita
dell’energia fotovoltaica.
Con riferimento al concetto di “responsabile dell’impianto” al paragrafo
4, ha precisato che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera h) del decreto
ministeriale 19 febbraio 2007, il soggetto “responsabile dell’impianto” è “il
soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto che ha diritto, nel rispetto
delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe
incentivanti.”
Nella citata circolare è stato soltanto richiamato il contenuto del decreto
ministriale che non chiarisce cosa accada quando chi utilizza l’impianto è un
soggetto diverso da chi lo ha acquistato o realizzato.
Considerato che i criteri e le modalità per incentivare la produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in
attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono stati
dettati con decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto
con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la
scrivente ritiene di non essere competente a stabilire chi, nella fattispecie
rappresentata, sia il soggetto responsabile dell’impianto e dunque il soggetto
avente diritto a richiedere la tariffa incentivante.
Si procede, tuttavia, a fornire i chiarimenti riguardanti gli aspetti di
natura fiscale.
4
IVA – Tariffa incentivante
La tariffa incentivante, da chiunque sia percepita (società istante o ente
utilizzatore dell’impianto), sulla base di quanto precisato dalla scrivente con
circolare n. 46 del 19 luglio 2007 (cfr. paragrafo 6), è esclusa dal campo di
applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera a) del DPR n.
633/72, configurandosi come contributo a fondo perduto percepito in assenza di
controprestazione al soggetto erogatore.
IVA – Detrazione
Per quanto concerne la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto o
realizzazione dell’impianto, si osserva che, ai sensi dell’articolo 19, primo
comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, condizione determinante per esercitare tale
diritto è l’inerenza dell’operazione all’attività del soggetto (impresa, arte o
professione), vale a dire l’esistenza di una corrispondenza tra gli acquisti
effettuati e le operazioni svolte nell’ambito dell’attività imprenditoriale o
professionale. Ciò al fine di evitare che venga detratta l’imposta assolta su beni
non utilizzati nell’attività.
Inoltre, in base al secondo comma del citato articolo 19, “non è
detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi
afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta”. Come
precisato dal paragrafo 7.2 della circolare n. 46 del 2007, “detta disposizione …
riconosce il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati
limitatamente alle ipotesi in cui i beni e servizi medesimi siano impiegati per
l’effettuazione di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Ne
consegue, dunque, che la detraibilità dell’Iva pagata all’atto dell’acquisto o
della realizzazione dell’impianto fotovoltaico, da parte di un soggetto che agisca
nell’esercizio di impresa, arte o professione, non risulta influenzata dalla
percezione degli incentivi di cui trattasi ed è, quindi, detraibile nella misura in
5
cui il soggetto utilizzi l’impianto per l’effettuazione di operazioni soggette
all’imposta sul valore aggiunto”.
Pertanto, si ritiene che l’istante possa detrarre l’IVA assolta all’atto
dell’acquisto o realizzazione dell’impianto solo nel caso in cui lo stesso utilizzi
l’impianto per compiere operazioni attive, ovvero:
- per produrre energia da cedere al gestore di rete (cessione che,
come chiarito dal paragrafo 9.3 della circolare n. 46 del 2007, è da
assoggettare ad Iva);
- per dare in locazione l’impianto realizzato (operazione che, ai sensi
dell’articolo 2, secondo comma, n. 1) del D.P.R. n. 633 del 1972, è
imponibile ai fini Iva).
Al di fuori di questi casi, cioè in assenza della corrispondenza sopra
richiamata, la detrazione dell’imposta non è ammessa.
II.DD. – Ammortamento impianto
In via preliminare, si fa presente che l’istante può iscrivere l’impianto tra
le proprie immobilizzazioni essendo proprietario del bene in parola.
Riguardo alla procedura di ammortamento cui l’istante vorrebbe
assoggettare l’impianto, si rileva, in linea generale, che per la deducibilità dei
costi opera la disposizione contenuta nell’articolo 109, comma 5, del T.U.I.R.
secondo la quale “le spese e gli altri componenti negativi (…) sono deducibili se
e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri
proventi che concorrono a formare il reddito (…)”.
Ciò significa che il costo sostenuto per l’acquisto o la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico può essere dedotto nei vari esercizi di competenza
mediante la procedura di ammortamento, nella misura in cui sia possibile
contrapporre a tale costo dei ricavi.
Ne consegue che per ammettere la deducibilità delle quote di
ammortamento del bene concesso in comodato è indispensabile dimostrare
l’inerenza tra il contratto di comodato e l’attività d’impresa svolta dal
6
comodante, ovvero verificare che la società istante, realizzando il bene e
concedendolo in comodato o in locazione a terzi, persegue sue finalità e
vantaggi.
Nella fattispecie il vantaggio è rappresentato dalla possibilità, per
l’istante, di recuperare il costo inizialmente sostenuto mediante la tariffa
incentivante che verrà corrisposta in relazione all’energia prodotta dall’impianto
medesimo. Come precisato, non rientra tra le competenze della scrivente
stabilire, con riferimento al caso in esame, se la stessa spetti direttamente al
soggetto che realizza l’impianto o se, diversamente, spetti al soggetto utilizzatore
dell’impianto medesimo, ma da quanto rappresentato nell’istanza si rileva che
l’operazione appare strutturata in modo tale che l’istante risulta essere sempre
remunerato mediante la tariffa incentivante, direttamente ovvero indirettamente
qualora l’ente utilizzatore provveda a ristornare la tariffa incentivante percepita
all’istante stesso.
Al riguardo si osserva che quando la tariffa incentivante spetta di diritto
al soggetto che costruisce l’impianto, il contratto mediante il quale tale soggetto
costruttore (nel caso di specie, la società istante) concede ad altri gratuitamente la
possibilità di utilizzare l’impianto configura un comodato.
Nel caso in cui il soggetto titolare del diritto alla tariffa coincida con
l’utilizzatore dell’impianto, l’eventuale ristorno della tariffa dall’utilizzatore
dell’impianto alla società istante che ha realizzato l’impianto stesso configura un
contratto non più riconducibile ad un contratto di comodato. Il trasferimento
della tariffa incentivante, in questa circostanza, configurerebbe un pagamento
effettuato (dal soggetto utilizzatore dell’impianto al soggetto che ha realizzato
l’impianto medesimo) a fronte di una prestazione di servizio resa (utilizzazione
dell’impianto fotovoltaico); pertanto, il contratto di comodato perderebbe la sua
qualificazione, venendo meno la peculiare caratteristica della gratuità, per
assumere la natura di contratto di locazione.
Tutto ciò precisato si ritiene che la società istante possa ammortizzare
l’impianto realizzato sia nel caso in cui lo stesso venga concesso in comodato
7
(cfr. circ. 20 marzo 2000, n. 51/E e circ. 90/E del 17 ottobre 2001) sia in quello
in cui venga dato in locazione, nella considerazione che in entrambi i casi il
rapporto di inerenza tra i contratti di comodato o locazione e l’attività svolta
dall’impresa sussiste ed è rappresentato dall’utilità ovvero dai vantaggi che la
società istante consegue.
II.DD. – Costi manutenzione ordinaria
Relativamente alle spese sostenute dal comodante, si ritiene che le stesse
possano essere imputate alla voce B7 (Spese per servizi) del conto economico ed
essere dedotte nell’esercizio in cui sono sostenute ai sensi dell’art. 102, c. 6, del
Tuir.
RITENUTA
Per quanto concerne, infine, l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 28
del DPR 29 settembre 197, n. 600 alla tariffa incentivante, si richiama la
circolare n. 46 del 2007 che, al paragrafo 8, precisa che il soggetto attuatore è
tenuto ad effettuare la ritenuta sul contributo erogato a titolo di tariffa
incentivante alle imprese o agli enti non commerciali se gli impianti attengono
all’attività commerciale esercitata, mentre non è tenuto ad effettuare la ritenuta
nei confronti di soggetti che non svolgono attività commerciale.
Si ritiene, pertanto, che quando la stessa è corrisposta ad un ente non
commerciale, che nel caso di specie coincide con una struttura scolastica, la
ritenuta non deve essere applicata, a meno che la produzione di energia non
configuri un’attività commerciale. A tal riguardo si rammenta, come chiarito
dalla circolare n. 46, che lo svolgimento di un’attività commerciale da parte di un
ente non commerciale è ravvisabile nel caso in cui:
- l’ente disponga di un impianto di potenza fino a 20 kw che, posto
non al servizio della sede dell’utente (ad esempio, su un’area
separata dalla sede stessa), produce energia eccedente i propri
8
fabbisogni che viene ceduta alla rete (cfr. cir. 46 del 2007, par.
9.2.1.2);
- l’ente disponga di un impianto di potenza superiore a 20 kw la cui
eccedenza può solo essere venduta alla rete locale (cfr. cir. 46 del
2007, par. 9.2.2) .
Diversamente, la ritenuta deve essere sempre applicata se la tariffa è
corrisposta da GSE direttamente alla società istante.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 387/2003 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Risoluzione 61/E è fondamentale per comprendere il trattamento IVA e delle ritenute d'acconto sulla tariffa incentivante fotovoltaica, con particolare riferimento alla distinzione tra contributo a fondo perduto e corrispettivo per prestazioni. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni relative a conto energia, impianti fotovoltaici, aliquota IVA ridotta 10%, articolo 28 DPR 600/1973 e esclusione IRES per amministrazioni dello Stato.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.