Quali modifiche apporta il Decreto Legislativo 259/1989 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 259/1989 interviene sulle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine applicabili ai prodotti petroliferi, in attuazione della delega governativa ricevuta per adeguare le imposte in base alle variazioni dei prezzi medi europei. La norma riguarda principalmente i distributori e i produttori di carburanti, nonché l'Amministrazione della difesa per quanto concerne il Jet Fuel JP/4. Il decreto prevede un aumento delle aliquote a partire dal 21 luglio 1989: per le benzine speciali, la benzina e il petrolio diverso da quello lampante, l'imposta passa da L. 78.986 a L. 80.422 per ettolitro; per il Jet Fuel JP/4 destinato alla difesa (oltre il contingente annuo di 18.000 tonnellate), l'aumento è da L. 7.898,60 a L. 8.042,20 per ettolitro. Queste aliquote aumentate rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1989, sostituendo le aliquote ancora più elevate (L. 82.600 e L. 8.260) precedentemente previste dal decreto legislativo 23 marzo 1989, n. 103. Per i commercialisti e le aziende del settore energetico, è rilevante verificare l'applicazione corretta delle aliquote nel periodo transitorio e l'impatto sulla determinazione dei costi di approvvigionamento.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 21 luglio 1989, n. 259
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 259/1989
# DECRETO LEGISLATIVO 21 luglio 1989, n. 259
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su
alcuni prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417 , recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76 , recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987 ; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 19 luglio 1989, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Fino al 30 novembre 1989 le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 78.986 a L. 80.422 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 7.898,60 a L. 8.042,20 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. 2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nel comma 1 si applicano altresì, per i medesimi prodotti, dal 1› al 31 dicembre 1989, in luogo delle maggiori aliquote di L. 82.600 e di L. 8.260 per ettolitro, previste dal decreto legislativo 23 marzo 1989, n. 103 .
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Il Decreto Legislativo 259/1989 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, la sovrimposta di confine e gli adeguamenti tariffari legati alle oscillazioni dei prezzi europei. Commercialisti e aziende del settore energetico devono considerare le variazioni delle aliquote per benzine, petrolio e carburanti per aviazione nella contabilità e nella determinazione dei costi di esercizio.
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