Quali sono gli obblighi principali che il Decreto Legislativo 147/2026 impone a regioni e enti locali nella gestione dei tributi?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 147/2026 rappresenta l'attuazione della riforma fiscale in materia di federalismo fiscale regionale e tributi locali. Si applica alle regioni e agli enti locali (comuni, città metropolitane e province) nella loro gestione dei tributi regionali e locali. Il decreto stabilisce che questi enti devono adottare iniziative concrete per migliorare il rapporto con i contribuenti, utilizzando strumenti digitali per diffondere informazioni tributarie, fornire assistenza e consulenza, e semplificare gli adempimenti. In pratica, gli enti locali devono implementare servizi di supporto ai contribuenti, introdurre sistemi premiali per favorire l'adempimento spontaneo, garantire rimborsi tempestivi e assicurare percorsi facilitati per anziani e persone con disabilità. Per commercialisti e aziende, questo significa che potranno contare su una maggiore trasparenza informativa, modalità di compensazione tra tributi più snelle e un trattamento più uniforme indipendentemente dai canali di riscossione utilizzati. Il decreto inoltre richiede agli enti locali di adeguare i propri ordinamenti ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente, garantendo il diritto al contraddittorio informato ed effettivo.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 147
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 147/2026
# DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 147
## Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di
federalismo fiscale regionale. (26G00168)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111 , recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 13 e 14, recanti principi e criteri direttivi, rispettivamente, per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province; Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120 , che ha introdotto: «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111 , recante delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 1, lettera a), numero 1), che ha esteso a trentasei mesi il termine per l'attuazione della legge delega, e la lettera b), che ha previsto la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e di introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025; Preso atto che, nella seduta del 28 luglio 2026, la Conferenza Unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 non ha raggiunto la prescritta intesa; Vista la deliberazione motivata del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, nella riunione del 29 luglio 2026, con la quale si è dato atto delle ragioni del mancato raggiungimento dell'intesa sullo schema di decreto legislativo e si è deciso di proseguire nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e di concerto con il Ministro dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente 1. Nella gestione dei tributi le regioni e gli enti locali assumono iniziative volte, in particolare, a: a) attivare, anche con l'ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalità di diffusione di informazioni in materia tributaria; b) implementare le attività di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti; c) semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti; d) prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti; e) introdurre istituti premiali volti a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente; f) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell'ente; g) realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità; h) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali; i) garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati; l) tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati. 2. Le regioni e gli enti locali assicurano l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e ad essi adeguano i propri ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia, a norma rispettivamente dell' articolo 1, commi 3 , 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212 . Le regioni e gli enti locali provvedono, tra l'altro, a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000 . Avvertenza: Il presente decreto legislativo è pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 . Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 4 settembre 2026, si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 .
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Il Decreto Legislativo 147/2026 è il riferimento normativo per federalismo fiscale regionale, tributi regionali e locali, e disciplina della riscossione tributaria. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere gli obblighi di trasparenza, semplificazione amministrativa, diritti del contribuente, compensazione tributaria e modalità di rimborso presso enti locali e regionali.
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