Quali sono le modificazioni alle aliquote delle imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi introdotte dal Decreto Legislativo 2/1990?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 2/1990 riduce le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi, in seguito alla variazione dei prezzi medi europei. La norma si applica alle benzine speciali (esclusa l'acqua ragia minerale), alla benzina comune e al petrolio diverso da quello lampante, per i quali l'aliquota diminuisce da L. 88.041 a L. 87.167 per ettolitro a 15°C. Inoltre, il decreto riguarda il "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, con una riduzione da L. 8.804,10 a L. 8.716,70 per ettolitro, limitatamente alle quantità eccedenti il contingente annuo di 18.000 tonnellate. Queste modifiche erano previste dalla legge delega 417/1987 e rappresentano un adeguamento automatico delle imposte in relazione alle fluttuazioni dei prezzi internazionali dei carburanti, strumento utilizzato per mantenere la competitività del mercato interno. Per le aziende operanti nel settore petrolifero e dei carburanti, le riduzioni comportano una diminuzione dei costi fiscali sui prodotti interessati.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 1990, n. 2
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 2/1990
# DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 1990, n. 2
## Modificazioni delle aliquote delle imposte di fabbricazione su
alcuni prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417 , recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76 , recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987 ; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 10 gennaio 1990, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1990; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite: a) da L. 88.041 a L. 87.167 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.804,10 a L. 8.716,70 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
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Il Decreto Legislativo 2/1990 disciplina le imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con particolare riferimento a benzine, petrolio e carburanti per uso militare. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere l'applicazione delle aliquote ridotte, le sovrimposte di confine e i meccanismi di adeguamento automatico basati sui prezzi medi europei. La normativa è rilevante per aziende del settore energetico, distributori di carburanti e fornitori della Difesa.
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